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Docenza, parentela e incompatibilità: il caso all’Università della Calabria

Docenza, parentela e incompatibilità: per escludere la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia è sufficiente richiamare il solo fatto ostativo della parentela, senza necessità di ulteriore motivazione. 

Pare essere una prassi comune e diffusa in Italia che per avere determinate cattedre universitarie e varcare certe soglie occorre essere figlio di, amico di o sponsorizzato da.

I termini che spesso ricorrono sono raccomandazioni, scambi di favori, meriti negati, titoli ignorati, privilegi, concorsi truccati e reti di parentele intrecciate.

I baroni, insomma, regnano all’università con il rischio di veder naufragare gli atenei italiani.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4704/2016 del 15 novembre, pone, tuttavia, un freno alla parentopoli universitaria.

Docenza, parentela e incompatibilità: il caso all’Università della Calabria

Il caso nasce dal possibile pregiudizio subito da un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l’UNICAL, Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche, cui è stata preclusa la chiamata diretta a professore di ruolo.

Con decreto rettorale n. 1082 del 9 giugno 2014, l’UNICAL adottava il nuovo “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010”.

Quanto alle cause di c.d. incompatibilità, il nuovo Regolamento veniva modificato dal d. r. n. 1766 del 22 settembre 2014.

La principale modifica non lascia spazio a interpretazioni: “non possono partecipare al procedimento per la chiamata [di cui agli artt. 24, comma 6, e 29, comma 8, della l. n. 240 del 2010] coloro i quali abbiano un grado di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata…“.

Ebbene, per l’area giuridica, tra gli idonei nella prima tornata 2012 dell’abilitazione scientifica nazionale, risultava esserci il ricercatore dott. M.C..

Al fine di procedere alla chiamata diretta ex art. 24, comma 6, della Legge n. 240 del 2010, per l’area giuridica in questione, veniva accertato il pieno possesso da parte dello stesso di tutti i requisiti scientifici e didattici.

Senonché, il Consiglio di dipartimento di scienze aziendali e giuridiche ravvisava un’incompatibilità per il dott. M.C. in quanto al medesimo dipartimento sono afferenti il fratello (Prof. E.C.) e la moglie di quest’ultimo (Prof.ssa G.C.).

Di guisa, il Consiglio del dipartimento di scienze aziendali e giuridiche, nella seduta del 22 ottobre 2014, deliberava l’incompatibilità dell’appellante alla chiamata in ruolo a professore di seconda fascia.

Docenza, parentela e incompatibilità: la doglianza dell’appellante

Il TAR per la Calabria, chiamato a pronunciarsi a seguito del ricorso del dott. M.C., rigettava le argomentazioni della difesa: l’incompatibilità derivante da un rapporto di parentela od affinità opera anche ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia del ricercatore e ciò pure all’esito del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.

Il giudice di primo grado, inoltre, sottolineava come l’obiettivo è quello di evitare situazioni di compresenza di congiunti all’interno della stessa università; questo a tutela del bene primario del prestigio e della credibilità dell’istituzione stessa.

Il dott. M.C., non condividendo tale pronuncia, ricorreva al Consiglio di Stato.

Tra le doglianze, la circostanza che il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010″ non contiene alcuna motivazione.

Ebbene, il Collegio ritiene che l’atto regolamentare deve contenere una specifica motivazione solo quando già esso (e direttamente) contiene disposizioni lesive di posizioni giuridiche già consolidatesi.

Evenienza non presente nel caso di specie poiché la lesione non deriva direttamente dal regolamento, bensì dalla deliberazione del Consiglio del dipartimento di scienze aziendali e giuridiche (adottata nella seduta del 22 ottobre 2014) che non necessita di ulteriore motivazione.

Docenza, parentela e incompatibilità: il chiarimento sullo stop alla chiamata diretta

Il Consiglio di Stato, nella recente sentenza n. 4704/2016, si sofferma su un altro interessante aspetto.

Per evitare possibili favoritismi, è innegabile che per le procedure concorsuali sussiste un’incompatibilità per tutti i soggetti legati da un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con alcune figure accademiche.

Principio previsto dall’art. 18, comma 1, della Legge n. 240 del 2010 disciplinante il sistema universitario e condiviso, tra l’altro, dall’appellante.

Secondo la difesa, tuttavia, tale preclusione non è applicabile alla speciale procedura di reclutamento prevista dall’art. 24, comma 6, della medesima legge.

Vale a dire non sarebbe prevista per la chiamata diretta; modalità, quest’ultima, di cui avrebbe beneficiato il dott. M.C..

Tesi smontata senza giri di parole dal Collegio secondo cui se la ratio dell’incompatibilità vale per le procedure concorsuali, a maggior ragione vale per le chiamate dirette.

Il Consiglio di Stato, in tal modo, ha garantito quella parità di trattamento tanto propugnata dall’art. 3 della Costituzione.

Antonello Mango

 

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