È possibile concludere una donazione a mezzo banca, ma per la validità di questa è necessario l’atto pubblico!
Le Sezioni Unite civili con la sentenza n. 18725 depositata il 27 luglio scorso hanno chiarito che affinchè una donazione di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario a mezzo banca possa dirsi valida è necessario l’atto pubblico! Trattasi di una donazione tipica ad esecuzione indiretta e non di una semplice donazione indiretta.
Donazione a mezzo banca: il caso
Il signor C., qualche giorno prima di passare a miglior vita ordinava alla propria banca di trasferire alla donna che da qualche tempo lo accudiva i propri valori mobiliari che ammontavano ad una cifra considerevole. Apertasi la successione, la figlia del beneficiante citava allora davanti al Tribunale di Trieste la donna a cui il padre aveva trasferito i suoi valori. La signora C. chiedeva la restituzione della somma di circa 240 mila euro stante la nullità dell’atto di trasferimento effettuato per mancanza di atto pubblico. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda di restituzione, ma in Appello il trasferimento dei predetti valori mobiliari veniva riqualificato. A parere della Corte territoriale l’operazione compiuta a mezzo banca costituiva invece una donazione indiretta e quindi, non essendo per questa richiesto l’atto pubblico era da ritenersi valida. La signora C. ricorreva infine in Cassazione.
Donazione a mezzo banca: la decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno innanzitutto evidenziato le differenze tra la donazione diretta e la donazione indiretta. L’art. 769 c.c. definisce la donazione come ” il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”. L’art 809 c.c. invece, si riferisce ad atti di liberalità diversi dalla donazione. Ne sono validi esempi il contratto concluso a favore del terzo, il pagamento di obbligazioni altrui per spirito di liberalità e la cointestazione di buoni fruttiferi postali. Per il compimento di questi atti di liberalità cosiddetta atipica, il soggetto che intende raggiungere lo scopo di liberalità non si serve del contratto tipico della donazione, ma adotta altri negozi aventi causa diversa.
Nella donazione ex art 769c.c. causa del contratto è lo spirito di liberalità; nella donazione indiretta lo scopo liberale è raggiunto per mezzo di altri negozi aventi quindi causa diversa da quella liberale.
L’obbligo della forma solenne è previsto solo per la donazione tipica, a meno che non sia di modico valore. Per le donazioni indirette invece, non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per la realizzazione dello scopo di liberalità.
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso della signora C. Muovendo dal fatto che il contratto di mandato tra la banca e il beneficiante è solo uno strumento esterno che consente alla banca di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all’altro, hanno ritenuto trattarsi di una donazione tipica ad esecuzione indiretta.
Il bancogiro è invero una semplice modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore di un altro.
Donazione a mezzo banca: il principio di diritto
A chiarimento dei termini della questione, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”.
Giusy La Bianca
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