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Doppia cittadinanza del minore, prevale la residenza

I provvedimenti che riguardano i minori con doppia cittadinanza sono di competenza del giudice dello Stato in cui il minore ha residenza abituale.

Doppia cittadinanza del minore: il caso

Nell’ambito del giudizio di separazione, due coniugi hanno chiesto l’affidamento del figlio. Il bambino ha, però, la doppia cittadinanza, infatti il padre è italiano e la madre brasiliana. In tal caso è necessario stabilire se il giudice competente sui provvedimenti che riguardano il minore, sia il giudice italiano o quello brasiliano. La Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione del tribunale, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano. La Corte di merito ha ritenuto applicabile la Convenzione Internazionale dell’Aja del 1961 e il criterio di collegamento della residenza abituale del minore. Il momento di riferimento per applicare il criterio della residenza è quello della proposizione della domanda. Ciò in virtù dell’art. 5 codice procedura civile, richiamato dall’art. 8 della legge sul diritto internazionale privato (L. 218/1995). Al momento della proposizione della domanda l’intera famiglia risiedeva in Italia. Quindi i giudici hanno ritenuto irrilevante il fatto che successivamente la madre avesse portato il figlio con sé in Brasile.  Pertanto, la circostanza che il minore si trovasse in Brasile doveva essere intesa nel senso che tale luogo costituiva quello dell’illecito trattenimento da parte della madre. Di conseguenza i provvedimenti emessi nel frattempo dal giudice brasiliano in favore della madre dovevano considerarsi illegittimi. La donna ha, dunque, proposto ricorso per cassazione sostenendo che la competenza fosse del giudice brasiliano.

Doppia cittadinanza del minore: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite Civili n. 1310 del 19 gennaio 2017, ha respinto il ricorso della donna. I Giudici della Suprema Corte hanno affermato che, in caso di doppia cittadinanza del minore, sussista la giurisdizione dello Stato con il quale esiste il collegamento più stretto, individuato nel luogo di abituale residenza del minore. La ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi l’art. 4 della Convenzione dell’Aja, che statuisce la prevalenza delle misure adottate dallo Stato di cui il minore è cittadino, rispetto a quelle applicate nel luogo in cui abitualmente risiede. Ma la Corte di Cassazione ha precisato che non si può applicare l’art. 4 della Convenzione nel caso di minore con doppia cittadinanza. Inoltre il criterio della residenza abituale, posto a salvaguardia della continuità affettivo relazionale del minore, non è in contrasto ma, al contrario, valorizza la preminenza dell’interesse del minore. I giudici d’appello, nel privilegiarlo, hanno escluso che sussistessero condizioni fattuali ostative alla scelta della conservazione del luogo ove si era svolta in passato la sua vita. Di conseguenza la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello individuando la competenza del giudice italiano per i provvedimenti relativi al minore.

Livia Carnevale

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