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Doppio indennizzo per il proprietario del fondo in parte occupato

Doppio indennizzo per il proprietario del fondo in parte occupato

Cosa succede quando si costruisce su un fondo altrui in maniera parziale? Secondo l’art. 938 del c.c., si applica il principio della cosiddetta “accessione invertita”.

Secondo il Codice Civile, il giudice può attribuire a chi ha costruito “in buona fede” la proprietà di una parte del fondo occupata.

 Il proprietario deve fare opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto inizio la costruzione.

Inoltre egli deve obbligare il costruttore al pagamento del doppio del suo valore oltre al risarcimento dei danni all’originario proprietario.

L’accessione invertita può essere anche pronunciata dal giudice.

Il fatto

Il proprietario del suolo denunciava il costruttore, il quale veniva condannato dal Tribunale di Lecce al pagamento del doppio valore del terreno della proprietà, come menzionato dall’art. 938 c.c.

L’11 aprile 2012, la Corte d’Appello di Lecce respingeva il gravame.

Il costruttore dichiarava che il Tribunale avesse omesso di considerare che tra i due fosse intercorso un accordo e che quindi sarebbe cessata la materia del contendere. Nonostante ci fosse, appunto un accordo tra il proprietario del suolo e il costruttore, il Tribunale avrebbe comunque condannato quest’ultimo.

La Corte di Lecce ha infatti dichiarato che “nel corso del giudizio di primo grado non è stato prodotto il documento attestante l’accordo raggiunto tra le parti”.

Documento questo ritenuto ovviamente indispensabile ai fini della causa. Indispensabile anche perché il documento attestava un atto di trasferimento della proprietà del suolo occupato ad una società, estranea al giudizio.

La Corte distrettuale ha in seguito rilevato che il terreno su cui fu costruito, sarebbe stato trasferito ad altro soggetto, e quindi la società, solo dopo la costruzione.

Il proprietario del suolo, perciò, non solo si sarebbe arricchito dalla vendita del terreno oggetto di occupazione, ma si sarebbe anche arricchito indebitamente con l’indennità riconosciutagli dall’art. 938 del c.c.

Nel rispetto della normativa vigente, la sentenza viene incassata respingendo il ricorso del costruttore.

Egli, infatti, sarà tenuto a pagare il doppio del valore del terreno di proprietà.

La Corte d’Appello ha così confermato la condanna del costruttore, riconoscendogli però la proprietà della parte di terreno occupata.

Sabrina Arnesano

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