Ci si può aspettare di tutto in campo lavorativo, ma alcune situazioni non sono contemplate dalla nostra idea di precisione che attribuiamo ad una amministrazione pubblica, in particolare ad un istituto scolastico di una scuola pubblica.
Perché sembra impossibile che un Dsga, ovvero un direttore dei servizi generali e amministrativi, abbia “dimenticato” di accantonare le somme necessarie al pagamento di Irpef e Irap. Questa omissione ha creato un danno all’istituto e conseguenti sanzioni.
Dsga non versa Irpef e Irap
In realtà, il Dsga aveva pensato di non versare Irpef e Irap, ma di utilizzare la cifra prevista per questi pagamenti per la retribuzione dei supplenti. Il Dsga, in un certo modo, riteneva che il pagamento degli stipendi fosse prioritario, anche in funzione della comunicazione ricevuta dall’Ufficio scolastico per la Lombardia del 1° dicembre 2000, che dava indicazioni relative a questa possibilità attingendo, a tal fine, ai fondi destinati al pagamento dell’Irap e dell’Irpef. E, in effetti, per i tanti docenti precari e per le loro famiglie il pagamento dello stipendio era importante, ma altrettanto importante era per il Fisco il versamento di Irpef e Irap.
Sanzionato perchè utilizza le cifre per pagare i supplenti
La sanzione arriva immediata e prevede tre giorni di sospensione per il Dsga che, però, impugna la sospensione motivando la scelta di pagare gli stipendi al posto di Irpef e Irap grazie alla possibilità suggerita dall’autonomia scolastica di stornare fondi da un capitolo all’altro del bilancio della scuola. Da tale possibilità, attuata, anche se non si è tratto profitto personale ed è stata regolarmente registrata nei documenti scolastici, non è stata ritenuta legittima con la sentenza 4447/2017.
La Cassazione ha stabilito, infatti, che le registrazioni e il versamento delle somme dovute a titolo di Irpef e Irap sono obbligatorie e non discrezionali da parte del Dsga e che nessun tipo di autonomia scolastica può consentire di contravvenire alle norme generali che prevedono l’impossibilità di stornare delle cifre da un capitolo all’altro del bilancio. Tale inadempienza ha causato, quindi, un danno aggiuntivo alla scuola, in quanto il mancato pagamento di Irpef e Irap ha costretto al pagamento successivo anche degli interessi di mora.
Ma un altro aspetto di questa vicenda poteva interessare il diretto coinvolgimento dei dipendenti nel mancato pagamento delle somme dovute al Fisco. Il Fisco, infatti, può fare degli accertamenti direttamente nei confronti del lavoratore che deve pagare le cifre dovute e rivalersi, in seguito, nei confronti del datore di lavoro per recuperare le cifre dovute e personalmente versate.
L’autonomia scolastica nel rispetto delle leggi statali
In conclusione, ci sono degli oneri dovuti per legge di Stato che non devono essere disattesi per il fatto che le scuole si possono avvalere dell’autonomia scolastica. Troppo spesso, infatti, si pensa che la gestione di un istituto scolastico sia assimilabile alla gestione di un piccolo Stato nello Stato dove, per cercare di tamponare alle tante difficoltà che si presentano attuando un risparmio economico, si contravviene ad alcune leggi e si soprassiede ai tanti diritti dei lavoratori.
Selene Grimaudo