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Contratto a termine illegittimo, precisazioni in tema di disciplina sul risarcimento del danno

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 16 novembre 2016 n. 23298, hanno precisato che, nelle ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato illegittimo, l’articolo 32 della legge 183/2010, che limita il risarcimento del danno ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, è applicabile ai giudizi pendenti.

E ciò in quanto l’art. 32 citato entrò in vigore il 24 novembre 2010, ovvero dopo la sentenza di appello che decise sul risarcimento del danno oggetto di giudizio ma prima della notifica del ricorso per Cassazione, avvenuta il 28 febbraio 2012.

La portata dell’articolo 32 L. 183/2010 e l’ambito del risarcimento

In realtà, Cassazione e Corte Costituzionale avevano già affermato che l’art. 32 (il quale al settimo comma prevede che “le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”) valesse anche per i giudizi di legittimità posto che, nel concetto di giudizi pendenti, rientravano anche quelli in cui la pendenza derivasse dalla proposizione o proponibilità del ricorso per Cassazione.

Tuttavia la questione non era risolta e due orientamenti si erano sviluppati sul punto.

Un primo orientamento secondo il quale era possibile “richiedere direttamente, con uno specifico motivo di ricorso, l’applicazione della nuova disciplina retroattiva” ed un secondo per il quale l’applicazione della nuova disciplina non era possibile in quanto non prevista nelle ipotesi dell’articolo 360 c.p.c. che presuppongono necessariamente la denunzia di un vizio della sentenza di merito, “vizio che non può consistere nella violazione di una legge che al momento della sentenza non era stata ancora emanata”.

La soluzione della sentenza n. 23298

E’ l’interpretazione dell’articolo 360 c.p.c. (sentenza n. 21691/2016) che fornisce la soluzione alla Corte di Cassazione.

“L’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche norme emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto giudizio perché dotate di efficacia retroattiva” con la conseguenza che sarà “ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta”.

Unico limite rimane, ovviamente, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Tuttavia, prosegue la sentenza, “quando la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima”.

Un limite non presente nel caso di specie posto che il capo sul risarcimento del danno fu oggetto di impugnazione in primo grado, sebbene per ragioni diverse.

Fabiola Fregola

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