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Emissioni e cattivo odore, il titolare paga anche se sono nei limiti

Le emissioni olfattive da attività produttiva autorizzata, integrano il reato di getto pericoloso di cose, di cui all’art 674 c.p., se idonee a recare molestia o fastidio alle persone secondo il criterio della stretta tollerabilità. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2240 del 05 ottobre 2016.

Emissioni maleodoranti, si al risarcimento

Prendete aria e sole e non avrete mai un malore. Così dicevano i nostri nonni. Ma se l’aria è mefitica ed il sole oscurato dalle nuvole di fumo che si ergono minacciose dalle ciminiere delle fabbriche, il malore è assicurato.

Cosa dice la legge in questi casi?

Il reato che si configura, è quello previsto all’art 674 c.p., getto pericoloso di cose «Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro»

Dall’analisi della sentenza in esame è evidente che il legale rappresentente di una azienda che, con la sua attività autorizzata, provoca molestie olfattive, tramite emissioni di gas maleodoranti commette tale reato ed è tenuto a risarcire le persone offese.

Il fatto

Con sentenza del Tribunale di Lanciano, il legale rappresentente di una società titolare di un impianto di microforatura ad aghi caldi veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 100,00 euro di ammenda, per aver commesso il reato di cui all’art 674 c.p., con condanna, altresì, al risarcimento dei danni patiti dalle persone offese, costituitesi parti civili, da qualificarsi e valutarsi in separata sede.

L’imputato veniva ritenuto responsabile di avere provocato,  in casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas atte ad offendere le persone abitanti in prossimità del suddetto impianto.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione.

Attività autorizzata, reato escluso?

Secondo la difesa del ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato di cui all’art. 674 c.p.. Nel caso in questione ci si troverebbe infatti in una ipotesi di emissioni olfattive, promananti da un impianto
autorizzato e rispettoso dei relativi limiti d’emissione, originate da sostanze «corrispondenti alle previsioni autorizzative da un punto di vista “tipologico e quantitativo” atteso che l’autorizzazione alle emissioni […] farebbe riferimento […] e particelle esitabili della lavorazione a caldo dei prodotti plastici» previsti dal Testo Unico Ambientale.

Trattandosi di composti “organici” sarebbe ovvio, secondo il ricorrente, che non potrebbe trattarsi di sostanze inodori.

L’immissione autorizzata di determinate tipologie e quantità di sostanze  sarebbe comprensiva, nei soli limiti autorizzati, anche della loro manifestazione all’olfatto, anche perché, «diversamente opinando, dovrebbe irragionevolmente concludersi che l’ordinamento permetta e, all’un tempo, punisca uno stesso identico comportamento».

Il ricorrente lamenta che la contraddittorietà della sentenza di primo grado, laddove da un lato individua i limiti riportati nell’autorizzazione quale parametro per misurare la tollerabilità delle emissioni; e, dall’altro, evoca il criterio della  “stretta tollerabilità”, obliterando così l’esistenza di limiti autorizzati.

Secondo il ricorrente, l’unico criterio utilizzabile al di fuori del riferimento a regole positivamente legificate , sarebbe quello della “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 c.c..

La decisione della Cassazione

La Cassazione respinge il ricorso.

I giudici, confermando un orientamento giurisprudenziale costante, affermano che « anche nel caso in cui un impianto sia munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in caso di produzione di “molestie olfattive” il reato di getto pericoloso di cose è, comunque, configurabile, non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori».

Privo di pregio appare quindi anche l’argomento relativo ad una presunta contraddittorietà laddove, in concreto, si andrebbe a vietare un comportamento autorizzato.  L’attività autorizzata, infatti, potrebbe essere in ogni caso
realizzata con «modalità tali da garantire, grazie all’adozione di puntuali accorgimenti tecnici, il mancato prodursi di emissioni moleste o fastidiose».

In assenza di una normativa statale, la Cassazione, in fatto di cattivi odori, ritiene non applicabile  il criterio della normale tollerabilità, individuando invece nel principio della stretta tollerabilità, una tutela piena della salute e dell’ambiente.

La Corte precisa ancora che il reato di getto di cose pericolose, reato di pericolo concreto,  il giudice può «logicamente trarre elementi per ritenere l’oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l’abbiano percepito affatto; non essendo nemmeno necessario un accertamento tecnico».

Il fatto che l’attività di impresa sia autorizzata non è una automatica scriminante, il parametro per valutare la legittimità delle emissioni, in materia di cattivi odori, è quello della stretta tollerabilità.

Maria Rosaria Pensabene 

 

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