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Errore professionale? Corresponsabili avvocato e sostituto e paga l’assicurazione

Solitamente quando scegliamo qualcosa o qualcuno ci aspettiamo che  questo qualcosa o qualcuno non cambi. Tuttavia può accadere che un cliente scelga e conferisca procura all’ Avvocato X per un determinato giudizio e che quest’ultimo a sua volta dia mandato al collega Y per svolgere quella stessa attività per cui aveva ricevuto il mandato.

Ebbene, cosa succede se l’Avvocato Y – tra l’altro assicurato – sbaglia qualcosa? Chi sarà responsabile: l’Avvocato X o Y? Per la Corte di Cassazione entrambi vanno condannati in solido, e va, inoltre condannata l’Assicurazione a manlevare  il professionista assicurato. Vediamo meglio.

Errore professionale? Corresponsabili avvocato e sostituto e paga l’assicurazione. I fatti.

A fronte di una pronuncia di primo grado in cui veniva dichiarata la sola condanna dell’Avvocato X la Corte d’Appello estendeva la responsabilità professionale anche al secondo avvocato, distinguendo tra contratto d’opera professionale e procura, puntualizzando che “il contratto d’opera è un contratto consensuale, mentre la procura è la mera esternazione del rapporto di  rappresentanza processuale e non è elemento costitutivo di esso, e che il rapporto professionale può perfezionarsi anche in mancanza del rilascio di una procura alle liti”. Sulla base dunque di un contratto d’opera professionale – individuabile sulla base di alcune circostanze – la Corte territoriale condannava anche il professionista Y pur in mancanza del rilascio in favore di questi di una formale procura alle liti.

Errore professionale? Corresponsabili avvocato e sostituto e paga l’assicurazione. Il ricorso in Cassazione.

Proposto ricorso in Cassazione, la società assicuratrice dell’Avv. Y, ribadiva che i clienti dell’Avvocato X non avevano mai avuto nessun rapporto professionale con l’Avvocato Y non avendogli mai conferito mandato professionale. Secondo la compagnia assicurativa l’Avv. X avrebbe violato l’incarico fiduciario nei confronti dei suoi clienti, delegando ad altri il compimento dell’attività professionale che era stato incaricato di compiere personalmente. Inoltre essendo soltanto il rappresentante processuale dei danneggiati non aveva il potere di nominare nuovi procuratori, motivo per il quale la sostituzione nel mandato professionale illegittimamente operata non poteva produrre l’efficacia di far sorgere un rapporto diretto tra l’Avv. Y e i rappresentati dall’Avv. X, e pertanto non poteva fare sorgere una responsabilità di Y verso i clienti, e in conseguenza una obbligazione di manleva della sua assicurazione per la responsabilità professionale.

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La Cassazione con la sentenza n. 1580/2018 osserva che: se è vero che la procura è un atto unilaterale contenente un conferimento di poteri emanato “intuitu personae”, e  pertanto il rappresentante processuale non può sostituire altri a sé nell’esecuzione dell’incarico ricevuto – a meno che tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita – è anche vero che l’illegittimità del  conferimento di incarico da parte dell’avv. X nei confronti dell’avv. Y “non fa però venir meno la legittimità dell’affermazione della corresponsabilità dell’avv. Y, per il suo operato, nei confronti dei clienti dell’avv. X, che egli, con il suo negligente operato professionale, ha pregiudicato, e, di seguito, l’operatività dell’obbligo di manleva della sua compagnia di assicurazioni”.

E ciò perché come evidenziato dalla Corte territoriale ci sono state delle circostanze di fatto che hanno fatto ritenere che tra i clienti e l’Avv. Y un rapporto contrattuale diretto si sia instaurato.

Errore professionale? Corresponsabili avvocato e sostituto e  paga l’assicurazione. il ragionamento della Cassazione.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, il comportamento dell’avvocato che su incarico del difensore del cliente si inserisca nella difesa compiendo direttamente atti difensivi, rientra in una delle ipotesi di sostituzione del mandatario disciplinate dall’art. 1717 c.c., ovvero quella di sostituzione non autorizzata e non necessaria per la natura dell’incarico.

Pertanto “nella ipotesi in esame, a fronte dell’illecita attività dell’avvocato che, in sostituzione dell’unico avvocato incaricato dai clienti e senza l’autorizzazione dei clienti si sostituisca all’avvocato di fiducia compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudizievole per i clienti stessi, i clienti possono agire direttamente nei confronti del sostituto per farne accertare la responsabilità. E’ una azione diretta che trae la sua fonte dall’esercizio di un’attività direttamente pregiudizievole nella sfera dei clienti altrui da parte dell’avvocato non autorizzato, ed è un’azione diretta che consente ai clienti di far valere una responsabilità contrattuale del professionista, volta, nel caso in esame, al risarcimento dei danni.”

Sempre secondo la Corte, da tale affermazione di responsabilità del professionista verso i danneggiati, discende l’obbligo della sua assicurazione professionale di tenerlo indenne dalle conseguenze dannose provocate a terzi dallo svolgimento dell’attività professionale stessa, in quanto l’assicurazione professionale risponde per ogni danno provocato dal professionista nell’esercizio della sua attività professionale.

Iolanda Giannola

 

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