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Esame avvocato 2016, 5 utili sentenze da tenere d’occhio (CIVILE)

Non vogliamo nemmeno parlare di “tototraccia”, per carità! Vogliamo soltanto suggerirvi, a pochi giorni dall’esame, una mini rassegna di sentenze della Suprema Corte che potranno tornarvi utili ai fini del ripasso.

Argomenti specifici e in parte ostici, che certamente è bene conoscere per arrivare pronti alla tre giorni di scritti.

Esame avvocato 2016, alcune utili sentenze

Qui di seguito partiremo con 5 pronunce “calde” che potrebbero tornarvi utili per parere di diritto civile.

Si tratta di consigli elaborati dalla nostra redazione, attraverso l’ausilio e il consiglio di alcuni addetti ai lavori ed esperti della materia.

1.LUOGO DI ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE ILLIQUIDE: “PORTABILI” O “CHIEDIBILI”? (SS.UU. 13/09/2016 n. 17989)  

E’ applicabile l’art. 1182 c.c., comma 3, c.c. (secondo il quale “L’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”), qualora nel contratto non risulti predeterminato l’importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato dall’attore nell’atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria?

Preso atto delle differenti posizioni emerse nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale, le Sezioni Unite, nella sentenza in esame, affermano di dovere aderire all’indirizzo tradizionale, che, al fine di qualificare l’obbligazione come portabile (per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1182, co. 3 c.c. e 20 c.p.c.), richiede l’effettiva liquidità della prestazione in base al titolo.

L’art. 1219, co. 2 n. 3 (c.d. mora ex re) esclude la necessità della costituzione in mora quando l’obbligazione deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore, quando cioè essa è portable. Ebbene, la Cassazione nega che tale disposizione si applichi anche alle obbligazioni pecuniari illiquide, perché se così fosse, si osserva, “la mora – e con essa la responsabilità ex art. 1224 c.c. – scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile” a causa dell’incertezza del relativo ammontare, il che sarebbe ingiustificato, oltre che illogico, posto che in base alla regola generale di cui all’art. 1218 c.c., è esclusa la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile.

2. IMPRESA FAMILIARE E FORMA SOCIETARIA (SS.UU. 06/11/2014 n° 23676)

L’impresa familiare è compatibile con la struttura societaria?

Esiste un conflitto tra la disciplina prevista per l’impresa familiare e le regole imperative del sottosistema societario. In particolare, il contrasto emerge se si considerano i diritti corporativi estesi al familiare del socio, il quale può prendere parte alle decisioni riguardanti l’impiego degli utili, degli incrementi, nonché la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi, ed addirittura la cessazione dell’impresa stessa. Tali disposizioni appaiono in palese contrasto con quelle che regolano le società. L’art. 230bis, per sua stessa previsione, si applica ogni qualvolta non sia possibile individuare altre forme di rapporti negoziali, quindi quando non si tratta di rapporto di lavoro subordinato o di rapporto societario.

3. INFILTRAZIONI D’ACQUA DA LASTRICO SOLARE AD USO ESCLUSIVO (SS.UU., 10/05/2016, n. 9449)

Il quesito affrontato dalle Sezioni Unite focalizza l’attenzione sul se la responsabilità per i danni prodotti nell’appartamento sottostante dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare per difetto di manutenzione si ricolleghi al disposto dell’art. 2051 cod. civ. ovvero direttamente alla titolarità del diritto reale (condominio, proprietà superficiaria o uso esclusivo) e, perciò, debba considerarsi una conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni di conservare le parti comuni, poste a carico dei condomini e del titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo.

Le sezioni unite hanno adottato un indirizzo mediano tra i due precedenti.

In particolare, puntualizzato che il principio di diritto enunciato non troverà applicazione laddove si riesca a dimostrare che il danno ha avuto origine non già dalla mancata manutenzione della cosa comune, ma ad altre condotte ascrivibili in via esclusiva al proprietario del lastrico in uso esclusivo, hanno: confermato la natura extracontrattuale della responsabilità gravante sul condòmino titolare del diritto d’uso esclusivo ex art 2051 c.c.; dichiarato la responsabilità concorrente del condominio in base alla norma di norma di cui all’art 1130 nell’ipotesi in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ., ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.. Il parametro di divisione delle spese resta quello di cui all’art. 1126c.c.

4. DONAZIONE DI COSA ALTRUI (SS.UU., 15/03/2016, n. 5068)

La donazione di cosa altrui è valida, nulla ovvero inefficace? La questione sottoposta all’analisi delle Sezioni Unite prende corpo dalla donazione della quota di un bene ereditario indiviso, non facente ancora parte del patrimonio del donante al momento dell’atto dispositivo. Secondo le SS.UU. alla questione deve essere data risposta nel senso che la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui è nulla, non per applicazione in via analogica della nullità prevista dall’art. 771 c.c., per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione.

5. COMODATO DELLA CASA CONIUGALE  E RILASCIO DELL’IMMOBILE PER SOPRAVVENUTO BISOGNO DEL COMODANTE (SS.UU. 29 settembre 2014, n. 20448)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aderendo al consolidato orientamento, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “In ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la forma e il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione in capo alla persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto dal contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c.”

Esame avvocato 2016, buon ripasso!

Il ripasso pre esame è fondamentale, speriamo di avervi dato una mano. Badate bene, non è così scontato che esca una traccia con riferimenti giurisprudenziali dell’anno 2016. Non ci sono regole scritte, non ci sono imposizioni da questo punto di vista. A breve vi daremo anche le 5 sentenze in materia di diritto penale!

Per i consigli del Prof. Francesco Caringella clicca qui!

Se vuoi conoscere le commissioni dell’esame avvocato 2016 clicca qui

Redazione

 

 

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