Espulsione, se l’allontanamento coattivo del genitore straniero lede l’interesse del minore, è possibile autorizzare la permanenza del familiare sul territorio italiano.
Espulsione del genitore straniero, il caso
Una madre straniera si rivolgeva al Tribunale per i Minorenni delle Marche al fine di ottenere l’autorizzazione a rimanere in Italia, nell’interesse della figlia.
La pretesa si fondava sull’art. 31, comma 3, del Decreto Legislativo 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in cui si prevede che il Tribunale per i minorenni, tenuto conto dell’età e della salute del minore, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare straniero, se sussistono gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore.
I Giudici di merito rigettavano l’istanza formulata dal genitore, non rilevando per il minore alcun pregiudizio conseguente all’allontanamento della madre dal territorio nazionale, considerato altresì che il genitore può sempre portare con sé il minore, ed evitare il distacco.
Espulsione del genitore straniero, la decisione della Corte di Cassazione
Con ricorso per Cassazione, la madre della bambina chiedeva la riforma del provvedimento impugnato contestando l’interpretazione restrittiva del concetto di “gravi motivi” di cui all’art. 31 del D.Lgs. 286/98, la violazione del diritto all’unità familiare, nonché l’inosservanza dell’art. 19 del T.U. sull’Immigrazione in relazione alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo, secondo cui, il minore dei diciotto anni non può essere espulso dal territorio, neanche indirettamente, costringendolo a seguire la madre.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1403 del 19/01/2017, ha affermato che nei precedenti gradi di giudizio non fosse stata condotta alcuna indagine circa la condizione della minore, che sarebbe stata privata, di fatto, dell’unico genitore rimasto.
Invero, i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, in forza dei quali è possibile autorizzare il genitore a permanere sul territorio, non devono necessariamente consistere in situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali, ma possono ravvisarsi in ogni danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave che il minore può subire a seguito dell’espulsione del genitore (cfr.Cass. Sez. Un. n.21799/2010; Cass. civ. Sez. VI n. 25419/2015).
Secondo la Corte, l’assunto per il quale la bambina potrebbe seguire la madre è in contrasto con il divieto di espulsione dei minori. Invero la norma opera un contemperamento tra il divieto di espellere un minore e il diritto di quest’ultimo a seguire il genitore espulso, che si basa sempre sul perseguimento del preminente interesse del minore.
Pertanto, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso, atteso che l’allontanamento dell’unico genitore rimasto può rappresentare grave pregiudizio per lo sviluppo psicofisico della minore.
Maria Rita Toscano