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Ex moglie coabita con un amico, niente assegno

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6009/2017 ha stabilito che se l’ ex moglie coabita con un amico, non ha diritto a ricevere l’assegno divorzile. Anche se l’uomo con cui convive è un semplice amico, l’assegno non deve essere versato.

Ex moglie coabita con amico, il caso

L’ex marito propone ricorso contro la sentenza n. 53/2014 della Corte d’Appello di Bologna che stabiliva che quest’ultimo avrebbe dovuto pagare alla sua ex moglie un assegno mensile di 800 euro, nonostante la donna coabitasse con un uomo. Poiché non si conosceva la reale natura della relazione tra i due coinquilini, la Corte territoriale aveva stabilito che la donna aveva diritto all’assegno divorzile.

L’ex marito ricorre per cassazione in quanto ritiene che c’è “un omesso esame del fatto” in quanto l’ex moglie convive da anni con il nuovo compagno, tanto da aver trasferito la residenza in quel luogo.

Coabitazione ex moglie: amico o compagno

La Corte di Cassazione accoglie i motivi per cui è stata impugnata la precedente sentenza. L’uomo che coabita con l’ex moglie potrebbe essere un amico o un convivente more uxorio, per la Suprema Corte non è rilevante ai fini della decisione e non spetta al marito “l’onore di dimostrare il grado di intimità che intercorre tra la coppia”. Per cui, il marito non è più tenuto a versare all’ex moglie l’assegno mensile.

In linea generale, l’assegno divorzile non è più un diritto dell’ex moglie quando crea una nuova famiglia sia essa reale o di fatto. In questo specifico caso in cui non si comprende se tra i due coabitanti ci sia una relazione amicale o amorosa, ma comunque duratura, tanto da aver comportato un cambio di residenza e l’aiuto economico reciproco, allora l’assegno viene meno. L’ex marito non è comunque tenuto a dimostrare la natura della relazione tra la ex e il convivente e allo stesso tempo, a versare l’assegno mensile.

Maria Rita Corda

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