Shopping Cart

Faccende domestiche troppo rumorose, condannata una casalinga

“A casa propria ognuno è Re”. Non sempre, o almeno non in questo caso.

Questa è stata la risposta della Corte di Cassazione che, con la sentenza n°48315/2016, ha condannato una casalinga napoletana per il reato di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” alla pena di € 100,00 di ammenda nonché al risarcimento del danno alle parti civili costituite.

Faccende domestiche troppo rumorose, la singolare vicenda

La singolare vicenda riguardava la condotta della Signora Q., la quale era solita iniziare le faccende domestiche ogni giorno intorno alle sei del mattino, tenendo la radio accesa ad un volume molto alto,  intervallando tale attività con furiose urla rivolte alla figlia convivente.

Naturalmente si tratta di attività di per sé lecite per il nostro ordinamento, ma che  possono creare problemi all’interno di un quartiere ad alta densità abitativa, motivo per cui il vicinato si è trovato costretto a chiedere l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.

In loro “soccorso” il Codice Penale appresta una tutela attraverso il reato di cui  all’art.659 che, al primo comma, punisce “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici” con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.

Faccende domestiche troppo rumorose, inutili le difese della casalinga

gatto-delle-pulizieA nulla sono valse le difese della casalinga, la quale, oltre ad addurre le denunce  ricevute ad un contesto di pessimi rapporti tra condòmini, invocava l’assenza del pregiudizio nei confronti di un elevato numero di persone come richiesto dalla norma, considerato che la sua condotta recava disturbo solo al più stretto vicinato.

Secondo i Giudici della Cassazione, infatti, seppur il reato di cui all’art. 659 c.p. sia posto a tutela della tranquillità della collettività, ai fini della condanna è sufficiente che le condotte descritte dall’articolo rechino un danno ad una determinata cerchia di soggetti, impedendo loro il riposo e lo svolgimento delle normali occupazioni.

Faccende domestiche troppo rumorose, i rilievi della Corte

La Corte, inoltre, riteneva di non accogliere la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità in presenza di un fatto di particolare tenuità, in considerazione della ripetizione del comportamento molesto per un lungo periodo di tempo, tale da renderlo abituale.

Già in precedenti occasioni la Suprema Corte aveva ritenuto integrato tale reato anche in contesti ove a essere lesi fossero i diritti di un numero limitato e ben individuato di persone, come nel caso delle numerose sentenze aventi ad oggetto gli schiamazzi notturni provenienti da locali di intrattenimento.

Ancora una volta, dunque, la giurisprudenza, nel complesso bilanciamento tra i diritti individuali e collettivi, lungi dal voler scandire i momenti della giornata da dedicare alle faccende domestiche, indica i confini delle libertà di ognuno nella propria sfera personale, ergendosi stavolta a paladina del “sacro diritto” al riposo notturno.

Alessia Alongi

Ultimi articoli

DALL’OSPEDALE AL TERRITORIO, CAMBIARE SI PUO’
L’operaio lento è licenziabile? Per la Corte di Cassazione sì
Traffico illecito di rifiuti, abusivismo edilizio e reati contro la biodiversità. Il rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente
Bassi consumi elettrici? Niente agevolazioni per la prima casa

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner