La Corte di Cassazione, sezione sesta civile, con l‘ordinanza n. 5253 del 1 marzo 2017, si è pronunciata sulla questione relativa alla validità o meno della notifica dell’istanza di fallimento alla società estinta.
La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte è stata la seguente: è valida o è nulla la notifica dell’istanza di fallimento mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale, qualora abbia avuto esito negativo la notifica presso la sede della società che sia stata cancellata dal registro delle imprese?
La Corte d’Appello di Roma aveva dato risposta negativo al quesito, ritenendo nulla la notifica e quindi, dichiarando la nullità e revocando il fallimento di una società quale dichiarato dal Tribunale di Latina nel 2014.
La curatela fallimentare proponeva ricorso per cassazione avverso tale pronuncia dando l’occasione alle Corte di Cassazione di risolvere il dilemma.
La Corte ha sconfessato la pronuncia dei giudici di merito, ritenendo valida la notifica, in virtù della previsione dell’art. 10 della Legge Fallimentare, per il quale “una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione”. In virtù di ciò, il procedimento fallimentare e le eventuali successive fasi devono svolgersi nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale.
Quindi, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può (e deve) essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., in quanto la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese conserva, ex art. 10 L.F., la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nella conseguente procedura concorsuale.
Martina Scarabotta