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Falsa denuncia di smarrimento assegni: truffa o calunnia?

La falsa denuncia di furto di assegni bancari, in precedenza negoziati, integra il reato di calunnia poiché si attribuisce in tal modo al legittimo portatore l’impossessamento o la ricezione illecita del titolo e dunque il reato di furto o di ricettazione. Non è invece ravvisabile il reato di truffa. Così la Cassazione con la sentenza 9197 del 15 febbraio 2017.

Assegni e falsa denuncia di furto: il caso

La vicenda risale al 30 luglio 2007 e riguarda una compravendita di bestiame.

Per pagare la fornitura, l’acquirente sceglieva, in accordo con il venditore, di pagare mediante assegni. Al momento della consegna della merce però, l’acquirente riferiva al venditore di non avere con sé il libretto. Il venditore, che aveva già intrattenuto senza problema alcuno rapporti commerciali con l’acquirente, gli accordava fiducia, consegnandogli comunque il bestiame.

Nonostante le rassicurazioni, il pagamento tardava ad arrivare. Solo nel dicembre 2007, il compratore consegnava  al venditore  tre assegni  post-datati al 31 marzo, 30 maggio e 31 luglio 2008.

Il 14 marzo 2008 il compratore formalizzava la denuncia di furto degli assegni. A seguito di tale condotta, veniva condannato per truffa in primo e secondo grado. Il compratore quindi ricorreva in Cassazione.

Falsa denuncia furto assegni: è calunnia

La Cassazione, con la sentenza in esame conferma un orientamento ormai consolidato.

Nel caso della falsa denuncia di furto degli assegni precedentemente consegnati al venditore, si perfeziona il «reato di calunnia poiché si attribuisce in tal modo al legittimo portatore l’impossessamento o la ricezione illecita del titolo e dunque il reato di furto o di ricettazione». Non rileva infatti «la circostanza che, nella denuncia, non sia stato accusato alcun soggetto determinato, allorché il destinatario dell’incolpazione sia implicitamente ma agevolmente individuabile sulla base degli elementi enucleabili dalla denuncia stessa».

Non è configurabile, invece, il reato di truffa.

Truffa: artifizi, raggiri ed errore

L’art. 640 del codice penale prevede che «chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui dannoè punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro».

I giudici della Cassazione, nella sentenza in esame, evidenziano che «ciò che contraddistingue l’errore, nella truffa, è la peculiarità di essere, ad un tempo, causa dell’atto di disposizione patrimoniale della vittima ed effetto degli artifici e raggiri». Artifizi e raggiri, pertanto, «devono necessariamente precedere l’induzione in errore e il conseguimento dell’ingiusto profitto mentre, qualora questo sia già stato ottenuto senza induzione in errore della vittima, non valgono ad integrare gli estremi del reato gli artifici posti in essere successivamente».

Nel caso in questione la condotta fraudolenta, dunque, si sostanziava nella presentazione della denuncia di furto, ed era successiva al conseguimento del profitto consistente nella consegna del bestiame. Di conseguenza non rileva ai fini della configurazione del reato di truffa.

Per tali motivi la Suprema Corte cassa senza rinvio la sentenza di secondo grado, perchè il fatto non sussiste.

Maria Rosaria Pensabene

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