Falso avvocato, un rischio per i clienti
Cosa pensereste se scopriste che la persona cui vi siete rivolti per una causa cui tenete molto, in realtà è un falso avvocato, non abilitato a esercitare la professione? È quello che è successo a un uomo, nel corso di un procedimento di divorzio, nel quale era assistito da un soggetto radiato dall’albo, e che quindi non poteva rappresentarlo in giudizio.
Falso avvocato, la pronuncia della Cassazione
La Cassazione, con la sentenza n° 52888/2016, ha sancito che non basta far firmare gli atti giudiziali a un professionista abilitato, per escludere la punibilità del falso avvocato ai sensi dell’art. 348 c.p., per il reato di esercizio abusivo di professione. La difesa dell’imputato si basava, appunto, sul fatto che egli non aveva sottoscritto le carte processuali, ma aveva solamente fornito consulenza nella fase precedente al giudizio, attività non esclusivamente riservata ai legali. A firmare gli atti giudiziali era stato invece un soggetto regolarmente iscritto all’Ordine.
Falso avvocato e necessità di tutela dell’interesse protetto dall’art. 348 c.p.
La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso del falso avvocato. Nella sentenza viene chiarito che l’interesse protetto dall’art. 348 c.p., che una professione “protetta” sia esercitata da chi è in possesso dei requisiti necessari, non può essere tutelato adeguatamente se si consente a un falso avvocato di cavarsela con un espediente simile. Nel caso di specie, l’imputato, seppur radiato, aveva assistito il cliente in tutte le fasi della procedura, concordando con lui la strategia difensiva e incassando i compensi. Inoltre, aveva indotto l’assistito a credere che egli fosse effettivamente abilitato, accogliendolo nel suo studio, nel quale figurava chiaramente la scritta “Avv.”. A nulla è valso far firmare gli atti a un “vero” avvocato, per sottrarsi alla sanzione prevista dall’art. 348 c.p.
Al nostro “furbetto”, poi, è andata particolarmente male, visto che non è stato nemmeno concesso il beneficio della sospensione condizionale di cui all’art. 163 c.p. Si tratta di una pronuncia che garantisce anzitutto il diritto del cliente ad essere assistito da una persona in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge. Non si può ignorare, inoltre, che giustizia sia stata fatta anche nei confronti di tutti gli ex colleghi dell’imputato, che giornalmente sudano per sbarcare il lunario, e non meritano di vedersi scavalcati da un falso avvocato, che ha subito una sanzione così grave quale la radiazione.
Alessandro Re