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Famiglie arcobaleno: il figlio nato all’estero con l’eterologa prende il nome della “madre sociale”

Famiglie arcobaleno e certificati di nascita dei figli: la vicenda

Due cittadine italiane, residenti e sposate in Inghilterra, decidono di avere un bambino e scelgono di ricorrere alla fecondazione eterologa. Rientrate in Italia, chiedono la rettificazione del certificato di nascita all’ufficiale di stato civile di Venezia, specificando come il corrispettivo ufficiale di stato britannico avesse chiarito che la registrazione avvenuta in Inghilterra, a nome di una sola delle due donne, andava considerata invalida in quanto il bambino doveva registrarsi come figlio di entrambe, a prescindere dal fatto che una di loro non avesse legami biologici col bambino.

La richiesta delle due madri veniva rigettata, e successivamente venivano respinti sia il ricorso al Tribunale di Venezia che il reclamo alla Corte d’Appello di Venezia. Secondo quest’ultima il reclamo era da respingersi alla luce sia dell’art 18 D.P.R. n. 396 del 2000 che dell’art. 16 L. n. 218 del 1995, a norma dei quali – rispettivamente – non possono trascriversi gli atti formati all’estero se sono contrari all’ordine pubblico e non può applicarsi la legge straniera che dispieghi effetti contrari all’ordine pubblico.

La richiesta di trascrizione non sarebbe consistita, ad avviso della Corte d’Appello, in una semplice “rettificazione”, attenendo piuttosto e di necessità alla validità in Italia del matrimonio tra persone dello stesso sesso, atteso inoltre che “la giurisprudenza italiana di legittimità era “granitica” nell’individuare, nella diversità di sesso tra i nubendi, un requisito indispensabile per l’esistenza del matrimonio civile”.

Famiglie arcobaleno e certificati di nascita dei figli: il ricorso in Cassazione e il ruolo dell’ordine pubblico

Contro il rigetto della Corte d’Appello, le due donne hanno proposto impugnazione.

La Corte di Cassazione, sezione I, con la pronuncia n. 14878 del 15 giugno 2017 si è espressa con una sentenza articolata, nella quale effettua un approfondito excursus sia normativo che giurisprudenziale (nazionale e sovranazionale) sulla delicata questione dei legami fra coppie dello stesso sesso e sui diritti riconosciuti sia alla coppia in quanto tale che ai bambini nati da queste unioni.

L’intera ricostruzione dei giudici di legittimità, che accolgono il ricorso delle due donne cassando l’ordinanza impugnata e decidendo anche nel merito, è volta a perimetrare la nozione di ordine pubblico applicabile in questo caso. Come ricorda la Cassazione, infatti, nella nozione di ordine pubblico “si distingue correntemente tra ordine pubblico internazionale e interno, costituendo il primo un limite all’applicazione del diritto straniero, il secondo, un limite all’autonomia privata, indicato dalle norme imperative di diritto interno”.

Gli artt. 18 D.P.R. n. 396 del 2000 e 16 L. n. 218 del 1995, fondanti il rigetto delle istanze delle due donne, richiamano, tra le due ipotesi, la nozione di ordine pubblico “internazionale”, costituito “dai principi fondamentali e caratterizzanti l’atteggiamento etico-giuridico dell’ordinamento in un determinato periodo storico: dunque in oggi il complesso di principi a carattere generale, intesi alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, spesso sanciti da dichiarazioni o convenzioni internazionali”.

I giudici di legittimità, al riguardo, considerano come: “il giudice italiano deve dunque esaminare la contrarietà all’ordine pubblico internazionale dell’atto estero, con riferimento ai principi della nostra Costituzione, ma pure, tra l’altro, alla Dichiarazione ONU dei Diritti dell’Uomo, alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ai Trattati Fondativi e alla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e,con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, alla Dichiarazione ONU dei diritti del Fanciullo, alla Convenzione ONU dei Diritti del Fanciullo, alla Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del minore”.

Rilievo fondamentale è inoltre dato alla giurisprudenza della Corte Edu, che attraverso i precedenti citati nella ricostruzione delinea un quadro di interpretazione estensiva delle norme, e di ampliamento delle tutele riconosciute ai casi come quello all’attenzione della Corte, con la finalità di garantire, prima di tutto, il benessere dei minori (principio della prevalenza del superiore interesse del minore).

Minore la cui nascita peraltro, nella situazione della coppia italiana, aveva costituito un “progetto condiviso [..] espressione di affetto e solidarietà reciproca”.

Fondamentali, inoltre, gli sviluppi legislativi interni intervenuti nel frattempo, fra cui non solo la L. 40 del 2004 in materia di fecondazione assistita ma specialmente la L. 20 maggio 2016, n. 76, disciplina italiana dell’unione civile tra coppie dello stesso sesso.

Concludono pertanto i giudici considerando che “trattandosi di fattispecie effettuata e perfezionata all’estero e certificata dall’atto di stato civile di uno Stato straniero, si deve necessariamente affermare, per quanto si è andato finora osservando, che la trascrizione richiesta non è contraria all’ordine pubblico (internazionale)”.

La Cassazione dunque accoglie la domanda di rettificazione dell’atto di nascita del minore “già trascritto nei registri dello stato civile di Venezia, come modificato rispetto a quello orginario dall’Ufficio dello stato civile britannico”.

Chiara Pezza

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