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Illegittimo il fermo amministrativo se l’auto e’ dell’avvocato

Illegittimo il fermo amministrativo se l’auto e’ dell’avvocato

Sembrano ormai lontanissimi gli anni ’90, quando alla figura dell’Avvocato veniva associata, a ragione, l’idea di un professionista di elevato livello socio-economico al quale la professione garantiva un elevato tenore di vita. Oggi però, purtroppo, anche avvocati, commercialisti, notai e medici, rientrano tra le categorie in “sofferenza” economico-finanziaria, molto spesso per mano di un fisco sempre più asfittico che prosciuga le casse di questi lavoratori autonomi alla stessa stregua di artigiani e commercianti.

Oggi, dunque, capita anche all’avvocato di incappare nel fermo amministrativo della propria autovettura per il mancato pagamento di debiti di natura tributaria, ma l’avvocato, si sa, difende e si difende un po’ più degli altri.

fermo amministrativo, la sentenza

E’ storia recente, infatti, che con sentenza n. 20789/27/16, la Ctp (Commissione Tributaria Provinciale) di Napoli ha dichiarato illegittimo il fermo amministrativo disposto dall’Agente della riscossione sull’autoveicolo utilizzato dall’avvocato nell’esercizio della professione abituale, qualora questa risulti iscritta nel registro dei beni ammortizzabili dello stesso.

Per quanto curiosa ed “attraente” tale sentenza possa risultare agli occhi dei liberi professionisti, non c’è tuttavia da meravigliarsi.  La sentenza, infatti, dà applicazione all’art. 86, comma 2, del DPR 602/73, novellato dall’art. 52, comma 1, lett. M-bis), del 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, il 09 agosto 2013, n. 98, il quale prevede l’impossibilità d’iscrizione del fermo sui beni mobili per i quali sia dimostrata la “strumentalità” all’attività d’impresa.

Tale decisione giunge in seguito al ricorso proposto da un avvocato partenopeo con il quale lo stesso impugnava il provvedimento di fermo amministrativo apposto sull’auto ad “uso promiscuo” di proprietà dello stesso da parte di Equitalia Sud in seguito al mancato pagamento di un debito tributario iscritto a ruolo e non pagato in seguito alla notifica della relativa cartella esattoriale. Secondo le ragioni avanzate dal ricorrente, e poi accolte dal collegio, la strumentalità del bene risulta esaustivamente dimostrata dall’iscrizione dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili. Un simile accoglimento è da considerarsi, dunque, espansivo rispetto ai precedenti orientamenti ed alla posizione dell’Agente della riscossione secondo il quale “la strumentalità del bene mobile” ravvisabile nella norma debba trovarsi nella “essenzialità” del mezzo rispetto allo svolgimento della professione.

La sentenza non risulta comunque un “esperimento” isolato ma è in linea con l’orientamento maggioritario che va solidificandosi sul tema (vedi CTP di Frosinone sentenza n. 766/04/16, 26 ottobre 2016 e n. 715/01/15 sempre CTP di Frosinone).

Antonio Salvatore Piro

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