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Fiorello sbaraglia anche l’Agenzia delle Entrate: la Cassazione gli da ragione sull’IRAP non dovuta

Fiorello la spunta anche col fisco. La Cassazione ( sentenza n. 29863 del 13 dicembre scorso) ha infatti accolto il suo ricorso contro l’Agenzia delle Entrate che gli aveva rifiutato il rimborso di IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001 e non dovuta.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, contro il ricorso vinto da Fiorello aveva fatto appello alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e tale appello era stato accolto. Ma Fiorello ha risposto prontamente rivolgendosi alla Cassazione ed evidenziando che la motivazione della decisione impugnata non chiariva sufficientemente quali fossero gli elementi dai quali risultasse il presupposto impositivo dell’Irap che è “l’autonoma organizzazione dell’attività lavorativa”.

Per Fiorello ed i suoi avvocati la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, senza indagare sulle concrete modalità di esercizio dell’attività, aveva ritenuto che il lavoro svolto tra il 1998 e il 2001 dall’artista, comportasse di per sé la realizzazione del presupposto impositivo dell’IRAP solo perché produttivo di ingenti guadagni. Lo showman siciliano aveva infatti dovuto versare Irap per un importo pari a 125.761 euro.

“L’autonoma organizzazione”, presupposto impositivo dell’Irap

L’IRAP, Imposta Regionale Attività Produttive, istituita nel 1997 con l’obiettivo di finanziare il Fondo Sanitario Nazionale, è legata al fatturato di Aziende, Enti o liberi professionisti e sono soggetti a pagarla, tutti coloro che esercitano un’attività anche non commerciale, comprese le Pubbliche Amministrazioni e i produttori agricoli con alcune eccezioni. In più occasioni, a partire dalla sentenza n. 156 del 2001, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio che il presupposto dell’IRAP è il valore aggiunto prodotto dall’automa organizzazione dell’attività lavorativa, la quale non deve essere riferibile ad altrui responsabilità e prescinde dai redditi prodotti, il cui ammontare non è decisivo rispetto al fondamento normativo dell’imposizione. Successive pronunce ed anche sentenze delle Commissioni Tributarie, hanno escluso il pagamento dell’imposta per i lavoratori autonomi privi di autonoma organizzazione. La stessa Agenzia delle Entrate ha accolto questo orientamento.

Le motivazioni di Fiorello

Con le deduzioni presentate, Fiorello ha chiarito, infatti, che nel periodo dal 1998 al 2001 si era avvalso, per lo svolgimento della propria attività artistica, solo di una truccatrice occasionale e di due autori di testi e che tutti gli altri compensi erano stati corrisposti ad avvocati, ad un notaio, ad un consulente del lavoro e ad uno studio di consulenza legale e tributaria. La Cassazione gli ha dato ragione confermando, con la sentenza  n. 29863/2017, che la motivazione della sentenza impugnata dall’artista non chiarisce se la struttura organizzativa di supporto all’attività svolta è riferibile o meno ad altrui responsabilità ed interesse e, quindi, se l’artista fosse o meno il responsabile dell’organizzazione. Non chiarisce quindi sufficientemente se ricorre “l’autonoma organizzazione” ossia il presupposto impositivo dell’Irap in mancanza del quale l’imposta non è dovuta.

                                                                                                                       Rosy Abruzzo

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