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Focus sui delitti in materia di violazione del diritto d’autore

Diritto d’autore, i beni protetti

Importante è analizzare quali sono i delitti commessi in materia di diritto d’autore e quali le Leggi che, negli anni, hanno protetto il relativo diritto.

Le opere d’ingegno appartengono alla mente e alla mano dell’artista e se ne protegge l’originalità. Si cerca di ostacolare qualsiasi forma di diffusione indebita.

S’intende per bene protetto dalla norma le opere letterarie, lavori artistici e anche banche dati e software.  Questi sono inseriti dalla Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

I programmi per elaboratore si riferiscono al materiale preparatorio per la progettazione di un programma.

Sono, inoltre, protette le “elaborazioni di carattere creativo” in cui rientrano le traduzioni in altra lingua. Siamo nel campo del diritto d’autore del traduttore, tutelato dall’Associazione Italiana Traduttori e Interpreti.

In primis, la legge tutela tutte le opere d’ingegno a livello creativo. Esse appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia. In qualsiasi forma e in qualsiasi espressione.

Sono tutelate le opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione di opere letterarie e artistiche del 1886. La convenzione è un accordo internazionale che stabilisce il riconoscimento reciproco del diritto d’autore tra le nazioni aderenti. Essa fu integrata nella normativa italiana con la Legge 20/06/1978, n. 399.

Le norme della suddetta Legge vanno a modificare e integrare la legge 22 aprile 1941, n. 633. In particolar modo vanno a inserire le opere dell’arte fotografica tra quelle protette dal diritto di autore.

Diritto d’autore, quanto dura?

Il diritto nasce nel momento della creazione dell’opera e nasce con il fine di impedire a terzi di sfruttare economicamente l’opera.

 A causa dell’insufficiente protezione prestata, la durata è stata estesa da cinquanta a settant’anni, con il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 22. E’ stato così modificato l’articolo 75 della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Diritto d’autore, quali i reati

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Il diritto d’autore è stato inserito nell’ordinamento italiano con la legge 22 aprile 1941, n. 633. Chi viola il diritto d’autore sta diffondendo in tutto o in parte un’opera dell’ingegno protetta. E poiché la condotta può essere esercitata da chiunque, si tratta di reato comune.

Non costituisce illecito penale l’utilizzo di programmi informatici privi del contrassegno SIAE, per lo svolgimento dell’ attività di studio professionale. L’ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 30 novembre 2010, n. 42429.

L’ art. 171 riguarda la diffusione in tutto o in parte dell’opera d’ingegno protetta e punisce chiunque, senza averne diritto, pubblica, riproduce o trascrive un’opera altrui.

La pena riguarda chi rende pubblico un contenuto prima che lo faccia l’autore stesso. Rientra chi diffonde in un sistema di reti telematiche rendendo pubblico, qualsiasi opera protetta.

Chiunque infrange il diritto d’autore, è tenuto a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso. Il pagamento estingue il reato.

La Legge tutela il diritto di chiunque voglia trarre un profitto morale ed economico dalla propria opera. Essa ha il l’obiettivo di distogliere altri ad appropriarsi di pubblicazioni non proprie. Riserva all’autore, dunque, il diritto esclusivo di una determinata recensione, poesia, riproduzione cinematografica.

Con l’era digitale, i beni tutelati dalla norma sono alquanto aumentati. Rientrano in questa fascia anche commenti, immagini, file musicali, software e banche dati come previsto dall’art. 171 bis della Legge.

Il reato si consuma nel momento in cui si diffondono abusivamente programmi per elaborati o contenuti di banche dati protette.

L’art. 171 ter fa riferimento alla riproduzione, trasmissione, duplicazione, vendita o noleggi di opere musicali, cinematografiche, letterarie. E’ inclusa la diffusione di un servizio criptato attraverso apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato. Valgono tutte le trasmissioni ad accesso condizionato trasmesse via cavo o satellitare, in forma analogica o digitale. (art.171 octies)

Qualora l’opera, non fosse destinata alla pubblicazione, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa non inferiore a euro 516. La pena della reclusione va dai sei mesi ai tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 per chiunque duplichi abusivamente programmi per elaboratore o opere musicali, cinematografiche o audiovisive. (art. 171 bis e art. 171 ter)

Chiunque, senza averne diritto, diffonda materiale riservato, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, è tenuto al pagamento di € 51,00 a € 2.065,00.

 L’art. 25 novies del D.lgs 231/2001 prevede non solo sanzioni pecuniarie, ma anche interdittive. L’articolo in esame fa riferimento alla Legge di cui sopra. Nello specifico rientrano

·        interdizione dall’esercizio dell’attività;

·        sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;

·        divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

·        esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;

·        eventuale revoca di agevolazioni e finanziamenti già concessi;

·        divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’ordinamento italiano ha più volte modificato l’attuale Giurisprudenza per far fronte ai reati in materia di violazione di diritto d’autore. Ciò a dimostrazione di quanto il rispetto della normativa pesi su chiunque.

Sabrina Arnesano

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