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Foglio di via obbligatorio: oneri motivazionali sul reato

Foglio di via obbligatorio e oneri motivazionali sul reato: un provvedimento che necessita di congruo apparato motivazionale. 

Ma cos’è, in realtà, il foglio di via?

Suddetta misura è disciplinata dal D. Lgs. n. 159/2011 e viene adottata dal questore in presenza di alcune determinate circostanze.

Foglio di via: i destinatari di tale misura

Il provvedimento del foglio di via si applica nei confronti di soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, delle persone che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose nonché nei riguardi di coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Ebbene, qualora tali soggetti risultano essere pericolosi per la sicurezza pubblica e si trovano fuori dal luogo di residenza, il questore può rimandarveli con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio.

Ma cosa si ottiene con tale misura?

Al destinatario, in tal modo, viene inibito di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale è stato allontanato.

Foglio di via: è necessario che il reato sia già stato accertato?

Il problema che sorge è il seguente: delle “semplici” denunce a carico di un soggetto sono sufficienti a giustificare l’adozione del foglio di via?

Ebbene, consolidata giurisprudenza amministrativa afferma che non è necessario che il reato sia già stato accertato.

Sicché anche la semplice presentazione di denunce da parte di qualsiasi autorità di pubblica sicurezza giustifica l’adozione di simile provvedimento.

Giova, tuttavia, rammentare che non deve trattarsi di episodi isolati e che l’insieme degli elementi di valutazione deve consentire un razionale giudizio prognostico sulla pericolosità della persona.

Foglio di via: il caso concreto

Il T.A.R. Emilia Romagna, di recente, si è imbattuto in un ricorso di un soggetto destinatario di tale misura.

I giudici amministrativi, con la sentenza n. 200/2017, hanno chiarito i presupposti di legge per l’adozione di siffatto provvedimento.

Nel caso di specie, a carico del ricorrente pendevano varie denunce quali la detenzione illegale di una pistola, il concorso in usura nonché il concorso nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza.

Il Collegio, sulla scorta di tali elementi, ha quindi respinto il ricorso del destinatario del provvedimento del foglio di via ritenendolo soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica.

Ancora; lo stesso non svolgeva alcuna attività lavorativa né aveva legami familiari nel Comune dal quale è stato allontanato.

Ciò a riprova della giusta adozione del provvedimento di rimpatrio del ricorrente al Comune di effettiva residenza.

Antonello Mango

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