Shopping Cart

Fondo di solidarietà per il coniuge: come presentare la domanda

Dopo un lungo iter è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che rende operativo il “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”. Fondo istituito con la Legge di stabilità 2015 e destinato a sostenere economicamente il coniuge separato al quale non viene corrisposto il mantenimento dall’altro coniuge.

Fondo di solidarietà per il coniuge: di cosa si tratta

Il Fondo di solidarietà per il coniuge è una misura sperimentale per gli anni 2016 e 2017. Le somme stanziate sono 250 mila euro per il 2016 500 mila euro per il 2017. La richiesta potrà essere presentata solo presso alcuni tribunali. Al termine del biennio di sperimentazione, il Ministro della Giustizia informerà il Parlamento sui risultati del monitoraggio della misura.

Fondo di solidarietà per il coniuge: chi può presentare domanda

Al Fondo potrà accedere il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave, che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e della prole, qualora non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto. Avrà diritto solo il coniuge convivente con i figli di entrambi i coniugi. L’assegno di mantenimento è quello previsto dall’art. 156 del codice civile, disposto in sede di separazione consensuale omologata o giudiziale. Non può accedere al Fondo il coniuge separato al quale non spetti l’assegno di mantenimento. Così come non può accedervi l’ex coniuge divorziato, infatti la misura riguarda solo il coniuge separato che abbia diritto all’assegno di mantenimento e non fa riferimento all’assegno divorzile. Non possono accedervi nemmeno gli uniti civilmente e i conviventi di fatto, come riconosciuti dalla legge n. 76/2016, in quanto questi non hanno diritto all’assegno di mantenimento. Una lacuna della misura così adottata è che non prende in considerazione se vi siano figli maggiorenni non indipendenti economicamente e figli nati fuori dal matrimonio, che ormai sono equiparati dalla legge ai figli nati in costanza di matrimonio. 

Fondo di solidarietà per il coniuge: come presentare domanda

L’istanza di accesso al fondo deve essere presentata tramite l’apposito modulo (FORM) disponibile sul sito del Ministero della Giustizia a partire dal 13 febbraio 2017. Sul sito vi sarà un’area dedicata denominata “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”. Per essere ammissibile l’istanza dovrà essere resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dovrà contenere:

  •  generalità, dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
  • estremi del conto corrente bancario o postale;
  • l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, specificando che l’inadempimento sia maturato successivamente all’entrata in vigore della legge, e anche se l’inadempimento sia parziale o inesatto;
  •  l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a 3.000 euro;
  •  la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione e non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni;
  • l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, in tal caso, se il datore di lavoro non abbia adempiuto direttamente all’obbligo di versamento.

Inoltre, all’istanza devono essere allegati copia del documento di identità del richiedente, copia dei documenti che attestino l’insussistenza di pignoramenti a carico del coniuge inadempiente e che non possieda immobili. Infine il titolo in base al quale spetta l’assegno di mantenimento.

L’istanza per accedere al Fondo va depositata presso la cancelleria del Tribunale competente, del luogo di residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. Il procedimento non è assoggettato al pagamento del contributo unificato. I Tribunali legittimati sono quelli che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle Corti di Appello. Precisamente: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.

Fondo di solidarietà per il coniuge: procedimento

Il Presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, ne valuta l’ammissibilità. Quando ritiene l’istanza ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta. La misura massima non può eccedere l’importo dell’assegno sociale. Se il giudice non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Tale decreto non è suscettibile di passare in giudicato, quindi l’istanza si può riproporre. Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal giudice, accoglie o rigetta l’istanza e provvede alla liquidazione delle istanze accolte nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo. Le risorse vengono distribuite agli aventi diritto con cadenza trimestrale e secondo il criterio di proporzionalità. Il provvedimento è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ottenimento delle somme, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.

Fondo di solidarietà per il coniuge: come si alimentano le risorse

Le risorse del Fondo saranno alimentate dagli stessi coniugi inadempienti ai quali verrà intimato di provvedere al versamento nel Fondo della somma erogata all’altro coniuge. Se il coniuge obbligato non adempie, il Ministero della Giustizia promuove azione esecutiva nei suoi confronti per il recupero delle somme.
Livia Carnevale

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner