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Foto matrimonio: nessun danno morale se il fotografo le perde

Il matrimonio è uno degli eventi più importanti della vita di una persona. Si organizza con tempo, nei minimi dettagli, spesso avvalendosi di professionisti specializzati che possano dare supporto ai futuri coniugi. Nella mente di una sposa il giorno del matrimonio deve essere perfetto. L’abito, la musica, la location, gli allestimenti, le bomboniere e anche il servizio fotografico. Eh sì, perché le foto sono un ricordo materiale di quel giorno, da riguardare, da appendere in casa, da mostrare in seguito ai posteri. Perderle? È fuori discussione!

È, invece, quello che purtroppo è accaduto a una coppia di sposi romani che non hanno ricevuto il loro servizio fotografico dall’agenzia con cui l’avevano concordato. I fotografi avevano perso tutte le istantanee del loro giorno più bello. La sposa furibonda decise di procedere per vie legali per ottenere il risarcimento danni.

Foto matrimonio: la decisione del Tribunale di Roma e della Corte d’appello

Nel 2011 il Tribunale di Roma aveva condannato l’agenzia fotografica a risarcire la sposa sia per la mancata consegna delle foto sia per danno morale ed esistenziale. Il giudice sosteneva che l’assenza di tali contenuti fotografici incidesse negativamente sulla vita della donna. La Corte d’appello di Roma sosteneva, invece, che il risarcimento per danno non patrimoniale non sussistesse in quanto non si trattava di un reato ma di inadempimento contrattuale. La Corte riteneva che gli interessi tutelati non erano rilevanti dal punto di vista costituzionale. Inoltre, pare fosse presente un video che avrebbe consentito ai fotografi di estrapolare delle istantanee.

Cassazione: nessun risarcimento per danno morale o esistenziale

La sposa propone ricorso per cassazione contro la sentenza della corte territoriale. Con la sentenza n. 13370 del 2018 la Corte di Cassazione afferma che poiché sussista il danno non patrimoniale deve essere “leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.”

Nel caso specifico però, “pur essendo innegabile il rilievo che la data delle nozze riveste per gli sposi, e pur trattandosi di una situazione certamente in grado di creare turbamenti d’animo, il danno in esame non assurge a una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale. Il dritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale (basti pensare che l’esercizio di un tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per varie ragioni, potrebbero decidere di affidare il ricordo alla propria memoria). Si tratta quindi, di un diritto “immaginario”, non idoneo, in base alla regola enunciata dalle Sezioni Unite, ad essere fonte di un obbligo risarcitoti in relazione al danno non patrimoniale.”

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna la sposa al pagamento delle spese.

Maria Rita Corda

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