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Fuga di notizie dalla stampa: l’imputato non può chiedere alcun risarcimento del danno

Fuga di notizie dalla stampa: l’imputato non può chiedere alcun risarcimento del danno

In caso di fuga di notizie dalla stampa, l’imputato non può domandare alcun risarcimento del danno. A stabilirlo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1285 del 19 gennaio 2017.

Fuga di notizie dalla stampa: i fatti

Con una sentenza del 2007, il Tribunale di Roma si pronuncia sulle domande di risarcimento del danno da “violazione dei diritti della personalità” proposte da Mediaset nei confronti del Gruppo Editoriale l’Espresso.

In particolare, Mediaset viene dichiarata carente di legittimazione attiva in relazione alla domanda riguardante un’illegittima pubblicazione di atti relativi a indagini penali. Anche la Corte d’Appello di Roma, con una sentenza successiva, conferma quanto precedentemente stabilito dal Tribunale.

Fuga di notizie dalla stampa: i motivi del ricorso

mediasetPur avendo perso i primi due gradi di giudizio, Mediaset decide di adire la Cassazione facendo leva su diverse motivazioni, tutte rigettate per infondatezza o insussistenza dalla Corte.

In base al primo motivo, ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura civile, sarebbero state messe in atto la violazione e la falsa applicazione degli articoli 684 del codice penale, relativo alla pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, e 114 del codice di procedura civile, sulla pronuncia secondo equità a richiesta di parte.

Tuttavia, per la Cassazione, la decisione della Corte territoriale sarebbe conforme al principio di diritto in base a cui «in tema di danno non patrimoniale derivante da reato, la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all’art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo […]».

Mediaset avanza, tra l’altro, l’ipotesi di violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 in materia di privacy e il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura civile.

Sempre ai sensi dell’articolo 360, l’attore denuncia altresì la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 51 del codice penale adducendo che la fattispecie oggetto di cognizione sia riconducibile non al diritto di cronaca, ma al diritto di critica.

La Cassazione risponde che «il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità […]».

Fuga di notizie dalla stampa: la decisione

Queste le ragioni che spingono la Cassazione a rigettare il ricorso e condannare Mediaset al pagamento in favore dei controricorrenti, della metà delle spese del giudizio di legittimità.

Eloisa Zerilli

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