Shopping Cart

Furto al supermercato, l’infinita disputa sul momento consumativo

Furto al supermercato, l’infinita disputa sul momento consumativo.

Corte di Cassazione, Sezione quinta penale, sentenza n. 54311/2017

Furto in supermercato. Reato semplice, si potrebbe pensare. Passi le casse senza pagare e il delitto è sicuramente consumato. Invece no, o meglio, non è poi così immediato. Soprattutto se l’azione furtiva è, comunque, monitorata costantemente dall’addetto alla vigilanza che, anziché intervenire prima del passaggio alle casse, blocca il ladro immediatamente dopo. In questi casi, infatti, la Cassazione ritiene che il furto sia da ritenere tentato.

Secondo un orientamento giurisprudenziale risalente si riteneva che la consumazione del delitto di furto si realizza nel momento in cui l’agente supera le casse senza dichiarare il prelievo della merce al fine di non pagarla. Tuttavia, più recentemente la Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 52117 del 17 luglio 2014, ha cambiato totalmente avviso.

Secondo tale pronuncia, infatti, non può parlarsi di furto consumato quando la cosa mobile prelevata dal reo non sia uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo. In altre parole, finché il sorvegliante non perde d’occhio la merce, l’azione deve essere inquadrata nel semplice tentativo. Ciò anche quando la merce, prelevata dagli scaffali ed occultata in borse o, comunque, sulla persona dell’agente, abbia oltrepassato le casse o i dispositivi antitaccheggio.

Se c’è vigilanza continua sul bene non c’è consumazione.

Tale ragionamento viene ripreso dalla sentenza che si analizza. I giudici precisano, infatti, che il monitoraggio dell’azione furtiva, esercitato tramite apparati di videosorveglianza o personale a tal fine addetto impedisce “la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva”.

Oltre ciò, i giudici evidenziano che, nel caso di specie, il vigilante avrebbe ben potuto bloccare l’azione criminosa già prima del passaggio alla cassa, dato che di fronte a comportamenti scorretti della clientela all’interno di un esercizio commerciale (occultamento di merce e/o rimozione delle placche antitaccheggio) non vi è alcun ostacolo giuridico che impedisca al personale di sorveglianza di intervenire.

In sostanza, quindi, quando i beni, seppur sottratti dall’agente, sono comunque sotto l’occhio vigile del sorvegliante, che può intervenire facilmente in ogni momento per il loro recupero, l’azione raggiunge solo la fase del tentativo (gli atti sono certamente idonei per la commissione del delitto di furto), ma non quella della consumazione, dato che, in effetti, l’impossessamento non avviene.

Laura Piras

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner