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Furto dell’auto in garage con custode? Il proprietario va risarcito

Il titolare del garage è sempre tenuto al risarcimento per il furto dell’auto custodita, anche in presenza di un adeguato servizio di vigilanza: è quanto stabilito dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 11221 del 9.05.2017. Per andare esente da responsabilità, invero, il proprietario del parcheggio è tenuto a dimostrare non solo di aver usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 c.c., ma anche che l’inadempimento sia derivato da una causa a lui non imputabile.

Furto dell’auto in garage e risarcimento: il caso

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte trae origine dal giudizio promosso dal proprietario di un’automobile rubata mentre era parcheggiata all’interno di un garage, alla presenza di un custode, nei confronti del titolare del garage stesso, per sentirlo dichiarare esclusivo responsabile del furto della sua autovettura e, per l’effetto, sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

La sentenza di rigetto in primo grado veniva riformata dalla Corte d’Appello di Napoli che ha ritenuto, nel caso di specie, non assolto il rispetto del canone della diligenza nell’esecuzione del contratto di deposito. Secondo la Corte Territoriale, invero, il depositario avrebbe dovuto provare non solo di aver posto in essere tutte le attività protettive richieste dall’ordinaria diligenza, ma altresì, lo sforzo “particolare, adeguato a soddisfare l’interesse creditorio in ragione delle circostanze concrete del caso specifico”. Sforzo particolare non configuratosi, a parere della Corte d’Appello, nel caso in esame, pur in presenza di un adeguato servizio di vigilanza.

Avverso tale pronuncia proponeva impugnazione la proprietaria del garage, affidando il proprio ricorso a tre motivi, parimenti considerati inammissibili dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione.

Furto dell’auto in garage e risarcimento: il punto della Cassazione

I Giudici di Piazza Cavour in maniera inequivocabile, nel rigettare il ricorso, hanno ribadito il principio di diritto già affermato dalla Corte d’Appello di Napoli: “nell’ipotesi di perdita della cosa depositata in seguito a furto, il depositario non si libera della responsabilità ex recepto, provando di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’articolo 1768 del cc, e cioè di aver disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare a mente dell’articolo 12218 del cc che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Il relativo accertamento costituisce una apprezzamento di fatto e come tale insuscettibile di esame in sede di legittimità se debitamente motivato”.

Alessandra Iacono

 

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