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Gara sotto soglia: il gestore uscente deve essere invitato?

Gara sotto soglia e affidamento diretto: termini ben noti con chi si relaziona con gli enti pubblici.

E procedure che pongono numerosi punti interrogativi.

Fino a che punto è lecito spingersi con tali procedure?

Occorre invitare o non invitare il precedente affidatario di un appalto?

Va garantito l’applicazione del principio di rotazione?

Gara sotto soglia: la disciplina del Codice degli Appalti

Il D.lgs. 50/2016, meglio noto come Codice degli Appalti, dispone, all’art. 36, comma secondo, che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto.

Tale prescrizione si diversifica dai successivi commi del medesimo articolo.

Infatti, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 1.000.000 di euro, si dà luogo alla procedura negoziata previa consultazione di un determinato numero di operatori economici.

Infine, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, si fa ricorso alle procedure ordinarie.

Gara sotto soglia: il gestore uscente deve essere invitato?

Un ente pubblico che intende procedere con le modalità dell’affidamento diretto è tenuto ad invitare il gestore uscente?

Un dilemma di numerose amministrazioni cui ha provato a dare una risposta il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – con la recente sentenza n. 1906/2016.

Ebbene, affidare il servizio di gestione del sistema informativo a una nuova società, senza procedere ad invitare chi, per anni, ha curato suddetto servizio, è una procedura alquanto lecita.

I giudici amministrativi rimarcano come l’ente in questione non ha provveduto, nel caso di specie, attraverso la procedura negoziata ma ha optato per l’affidamento diretto.

E l’invito al gestore uscente non è un obbligo, bensì una mera facoltà.

Gara sotto soglia: il rispetto del principio di rotazione

Il Tribunale Amministrativo ha ribadito anche un ulteriore importante concetto.

Proprio in virtù della circostanza che la ricorrente ha effettuato il servizio negli anni precedenti, il mancato invito alla procedura si giustifica agevolmente con l’applicazione del principio di rotazione.

Il D.Lgs. 50/2016, infatti, assicura l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

E l’art 36, comma primo, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di una norma speciale relativa alle gare sotto soglia,  prevale sulla normativa sulle gare in generale.

La corretta applicazione di tale disposizione permetterebbe così una concreta e reale concorrenza.

Antonello Mango

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