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Gioco e pubblicità ingannevole: veritieri 4.000 € al mese per 20 anni?

Gioco e pubblicità ingannevole: veritieri 4.000 € al mese per 20 anni in caso di vincita al “Win for Life”? 

Chi non è sobbalzato dalla sedia di fronte alla possibilità di vincere una simile somma per svariati anni?

Tale messaggio, tuttavia, corrisponde al vero?

Gioco e pubblicità ingannevole: la disciplina del Codice del Consumo

Gli articoli 20, 21 e 22 del D.Lgs. 205/2006, meglio noto come Codice del Consumo, descrivono quando una pratica commerciale può ritenersi scorretta.

Ebbene, la diffusione di messaggi pubblicitari caratterizzati dal claim4.000 € al mese per 20 anni” è contraria allo standard di diligenza professionale che un operatore professionale è tenuto ad adottare in favore del consumatore medio, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo?

Risposta positiva stante l’omessa o insufficiente specificazione della circostanza per cui, in caso di più vincitori nell’ambito della medesima estrazione, la somma di 4.000 euro al mese per 20 anni viene suddivisa in parti uguali tra loro.

Gioco e pubblicità ingannevole: la tesi della ricorrente

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, chiamata a pronunciarsi sul claim in questione, irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000,00 alla società Sisal S.p.A..

Quest’ultima impugnava simile provvedimento sostenendo, in primis, la correttezza della pratica commerciale posta in essere, in ragione della diligenza del comportamento adottato.

Nello specifico, la società ricorrente faceva leva su due circostanze:

  • la sostituzione, prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio, del materiale informativo della campagna promozionale, al fine di rendere ancor più chiare le informazioni fornite ai consumatori;
  • la modifica del claim, sebbene avvenuta successivamente all’avvio della campagna pubblicitaria.

Ebbene, tali accortezze non hanno impedito che la struttura dei messaggi pubblicitari diffusi fosse idonea a indurre in errore il consumatore su caratteristiche essenziali del gioco e a fargli conseguentemente assumere una decisione economica che non avrebbe altrimenti adottato.

Infatti, circa la disciplina che regola la pubblicità ingannevole, si fa riferimento al messaggio che “prende l’attenzione” al primo contatto.

Specie nel campo della promozione di giochi e lotterie dove il consumatore medio agisce d’impulso.

Così come avvenuto con il gioco “Win for life” che ha visto numerose puntate in virtù del messaggio della possibile vincita di “4.000 € al mese per 20 anni”.

Non essendoci, tuttavia, alcuna traccia, da subito, di menzioni circa la suddivisione della somma nel caso di più vincite nella medesima estrazione.

Gioco e pubblicità ingannevole: i connotati essenziali del claim

I claims pubblicitari devono sempre essere connotati da tutti gli elementi essenziali per un corretto e obiettivo discernimento“.

Si esprime in maniera netta il T.A.R. Lazio nella recente sentenza n. 1877/2017.

Ancora; in varie pronunce, sempre del T.A.R. Lazio, viene sottolineata come la non veridicità del messaggio promozionale può anche riguardare singoli aspetti dello stesso e le specifiche modalità di presentazione del prodotto.

Con il solo fine di attirare, a primo acchito, il consumatore medio.

Con quest’ultimo che, una volta “agganciato”, omette quasi certamente la lettura delle parti meno evidenziate del messaggio pubblicitario recanti la integrale e completa descrizione del prodotto.

In altre parole, il professionista deve avere un preciso onere di chiarezza, dal principio, circa la redazione della propria comunicazione commerciale, pena la portata ingannevole del messaggio pubblicitario.

Antonello Mango

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