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Il gip vaglia l’opposizione all’archiviazione anche se tardiva

Il gip vaglia l’opposizione all’archiviazione anche se tardiva.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza n. 29908/2017

La questione sottoposta al vaglio della corte riguarda il caso di un’opposizione della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione presentata oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 408, comma 3, c.p.p. (dalla notifica della richiesta di archiviazione).

Il GIP l’aveva ritenuta inammissibile a causa della sua tardività; ciononostante la persona offesa ricorreva per cassazione, rilevando che il termine predetto non è perentorio, ma meramente ordinatorio e che, pertanto, un’opposizione successiva allo scadere dello stesso ma, comunque, proposta prima del deposito del provvedimento giudiziale avrebbe dovuto essere esaminata nel merito.

Ebbene, la corte ritiene il ricorso fondato.

Si alla valutazione del merito dell’opposizione anche se depositata oltre il termine.

Infatti, nell’ipotesi sopra indicata, ossia quando l’opposizione è comunque proposta (seppur oltre il termine di dieci giorni) prima della decisione del GIP sulla richiesta di archiviazione, questi non può dichiararne l’inammissibilità solo a causa dell’intempestività della stessa. Il provvedimento che dichiara l’inammissibilità dell’opposizione è legittimo solo se la decisione è intervenuta dopo il decorso del termine di dieci giorni e prima della presentazione dell’opposizione.

Tale principio è una derivazione di altro principio stabilito dalla corte con sentenza n. 29477/2017, emessa dalle Sezioni Unite, secondo il quale la persona offesa può dichiarare di voler essere avvisata della richiesta di archiviazione (ai sensi dell’art. 408, comma 2, c.p.p.) anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato e, tuttavia, nel caso in cui non abbia esplicitato tale richiesta ma sia venuta a conoscenza della richiesta di archiviazione in altro modo, ha diritto di proporre l’opposizione finchè non sia intervenuta la decisione del giudice.

È palese, pertanto, ancora una volta, come la volontà del legislatore e della giurisprudenza di legittimità sia sempre quella di garantire e tutelare in ogni modo la persona offesa, a maggior ragione in tutti quei casi in cui le proprie ragioni non vengano nemmeno sottoposte ad un vaglio di fondatezza per un mero cavillo procedurale.

Laura Piras

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