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Il giudice dell’esecuzione non può aumentare la pena dei reati-satellite

Il giudice dell’esecuzione non può aumentare la pena dei reati-satellite.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6296/2017.

Può il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina della continuazione, applicare, per i reati-satellite, degli aumenti di pena superiori a quelli già stabiliti dal giudice della cognizione? Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione no, questo non può accadere. Ciò significa che il giudice, in tale sede, non può attuare una modifica peggiorativa rispetto a quanto già statuito nella sentenza irrevocabile di condanna.

La norma da prendere in considerazione è l’art. 671 c.p.p. che, nello specifico, dispone che “nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione”. In tal sede, tuttavia, il giudice non può rideterminare la pena in misura complessiva superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.

Ebbene, fermo restando che il risultato finale non può superare tale limite imposto per legge, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite perché in ordine alla determinazione dell’entità dei singoli aumenti esistono due diversi orientamenti giurisprudenziali. Un primo orientamento, infatti, esclude qualunque modifica in aumento; mentre un secondo afferma, al contrario, che è nei poteri del giudice dell’esecuzione riquantificare la pena dei reati-satellite, anche in misura maggiore rispetto a quella stabilita in sentenza, poichè tale riforma non viola il principio giuridico secondo il quale non si possono disporre modifiche peggiorative a carico del reo.

Esecuzione e continuazione di reati.

La Corte, però, nell’argomentare la propria decisione rammenta, innanzitutto, che l’istituto di cui all’art. 671 c.p.p. ha la funzione di mitigare il regime sanzionatorio che proviene dalle sentenze di merito, quando ad esempio, in sede di cognizione la riunione di più processi possa pregiudicare le garanzie difensive. In secondo luogo, l’intervento di tale giudice e del suo giudizio “ha natura sussidiaria e giammai può contrastare le decisioni del giudice del processo”.

Ove ciò non bastasse, tuttavia, la Corte aggiunge che nel nostro ordinamento esiste un ulteriore principio da considerare, ossia quello della c.d. intangibilità del giudicato. Si tratta, cioè, di quel principio per cui una sentenza, oramai irrevocabile, non può essere soggetta a modifiche se non migliorative nei confronti del reo.  Ed ancora, considerato che la decisione del giudice dell’esecuzione viene stimolata da una istanza di parte, la stessa non può superare i limiti della “domanda”. Pertanto, tale organo giudicante non può introdurre effetti non domandati, tanto più se peggiorativi di una posizione già consolidata, in assenza di richieste, in tal senso, da parte della Procura.

Laura Piras

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