Posto che il giudizio relativo alla motivazione della anomalia della offerta si pone differentemente «a seconda del grado e del tipo di anomalia che abbia dato luogo alla verifica dell’offerta… il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla P.a. sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può operare autonomamente siffatta verifica, pena l’invasione di quella sfera tipica».
ANOMALIA DELL’OFFERTA, MOTIVAZIONE E SINDACABILITÀ DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Il T.A.R. Lazio, con la decisione n. 11092 del 9 novembre 2016, ha esaminato il procedimento amministrativo di individuazione delle offerte anomale nelle gare pubbliche.
Quale sub-procedimento all’interno del procedimento di scelta del contraente, il giudizio di anomalia costituisce espressione della discrezionalità tecnica della P.a.
Il testo dell’art. 86, comma 3 del decreto legislativo 163 del 2006 stabiliva che «in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».
La previsione dettava un potere generale di verifica dell’anomalia dell’offerta anche al di fuori delle ipotesi tipiche.
Si voleva in effetti garantire che il contraente privato scelto fosse effettivamente in grado di eseguire pienamente le prestazioni oggetto del contratto.
La disposizione non richiedeva una motivazione particolarmente approfondita, in quanto la verifica era frutto di una scelta discrezionale della P.a.

ANOMALIA E MOTIVAZIONE DELL’OFFERTA SECONDO LA STAZIONE APPALTANTE
Il caso affrontato dal Giudice di prime cure, aveva ad oggetto un ricorso, integrato da motivi aggiunti, volto a conseguire l’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi e forniture.
Il vecchio codice Codice De Lise sui Contratti Pubblici, evidenziava la necessità che la stazione appaltante procedesse alla verifica dell’anomalia dell’offerta presentata in sede di gara.
Ciò in piena attuazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, estendendo il potere di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Infatti, non solo è rilevante, ai fini dell’aggiudica di una gara pubblica, la convenienza economica dell’offerta, ma anche la serietà della stessa.
In caso contrario, infatti, non può esservi convenienza per la P.a. nella stipula di contratti con una controparte che non fornisca le dovute garanzie.
Di qui l’insindacabilità del Giudice amministrativo nelle valutazioni compiute, salve le ipotesi di macroscopiche illegittimità (Cons. Stato, sez. VI,14 agosto 2015, n. 3935).
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016
Il d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ha abrogato il vecchio codice in materia di appalti e concessioni pubbliche.
L’art. 97, in particolare, rubricato «Offerte anormalmente basse», impone agli operatori economici di fornire «su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse».
Il tutto «sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta».
Il secondo comma regola il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con la previsione di specifici metodi di calcolo.
In tale ipotesi «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata».
Ciò per «non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara».
Iacopo Correa