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Giudizio di ottemperanza: poteri e limiti del giudice amministrativo

Giudizio di ottemperanza: quali sono i poteri e i limiti del giudice amministrativo? 

Un interrogativo che si pongono tutti i cultori del diritto e che sembra abbia trovato una concreta e definitiva risposta.

Giudizio di ottemperanza: le questioni di diritto

La questione di diritto più dibattuta riguarda la sussistenza della giurisdizione di merito tipica del giudizio di ottemperanza (con gli annessi poteri di sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione) allorquando ad essere censurato sia un provvedimento amministrativo che presenti cumulativamente determinate peculiarità.

Nello specifico, se tale provvedimento sia successivo a una pronuncia giudiziale di annullamento, presenti un contenuto non satisfattivo per il ricorrente vittorioso nel giudizio di cognizione, risulti fondato su ragioni estranee alla dimensione oggettiva del giudicato cognitorio.

Una questione dipanata di recente dalla Cassazione Civile Sez. Unite, con la sentenza 28 febbraio 2017 , n. 5058.

Giudizio di ottemperanza: i limiti di giurisdizione

L’oggetto specifico del caso sottoposto alla Suprema Corte è l’ottemperanza al giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 1584 del 2015 del Consiglio di Stato.

Tale procedimento si era concluso per motivi inerenti alla giurisdizione (eccesso di potere giurisdizionale), in riferimento agli artt. 7 e 134 cod. proc. amm..

Ma come distinguere le fattispecie in cui il sindacato sui limiti di giurisdizione è consentito da quello in cui risulta, invece inammissibile?

Nel giudizio di ottemperanza è ormai assodato che al giudice amministrativo è attribuita una giurisdizione anche di merito.

Su tale tema, infatti, la Suprema Corte, sempre a Sezioni Unite, si è pronunciata con le sentenze nn. 10060/2013 e 2289/2014.

Per rispondere al quesito di cui sopra, è fondamentale capire il modo in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure il fatto stesso che un tal potere, con la particolare estensione che lo caratterizza, a detto giudice non spetta.

Giudizio di ottemperanza: le argomentazioni della Cassazione

Il compito del giudice amministrativo, quale giudice dell’ottemperanza, consiste nel verificare se l’azione amministrativa successiva alla decisione giurisdizionale sia o meno disallineata rispetto al contenuto del giudicato formatosi.

Il giudice amministrativo, in altre parole, altro non è che il  giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto.

Il giudizio di ottemperanza si svolge attraverso l’interpretazione del giudicato e l’accertamento (valutazione) della conformità del comportamento tenuto dall’amministrazione.

Gli errori nei quali incorre il giudice amministrativo nel compimento di tali operazioni e i vizi che inficiano la motivazione sugli stessi punti, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano
quindi confinati all’interno della giurisdizione medesima.

Sicché gli stessi non integrano quell’eccesso di potere giurisdizionale che è sindacabile soltanto dalla Suprema Corte.

Infine, come sottolineato dalla Cassazione con la recente sentenza n. 5058/2017, non è ravvisabile alcun eccesso di potere giurisdizionale laddove il giudice dell’ottemperanza, rilevata la violazione o l’elusione del giudicato amministrativo, proceda alla determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo ed alla emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, o decida di sostituirsi a quest’ultima.

Antonello Mango

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