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Giurisprudenza, abilitazione in un anno dalla laurea: il praticantato 6 mesi prima

Giurisprudenza, abilitazione in un anno dalla laurea: il praticantato 6 mesi prima
Finalmente è stata siglata la convenzione tra Consiglio forense e presidi delle facoltà di Giurisprudenza. Già dal prossimo a.a. 2017/2018 i laureandi potranno svolgere 6 mesi di praticantato nell’ultimo anno di studi.
Ieri, infatti, il Consiglio nazionale forense e la Conferenza dei direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche hanno siglato la convenzione quadro che rende esecutiva la riforma forense del 2012 (la legge 247/2012) e il decreto del ministero della Giustizia n.70 del 17 marzo 2016, disciplinando le modalità di svolgimento di questo tirocinio anticipato che prevede almeno 12 ore a settimana presso uno studio legale.
Praticantati che potranno comunque scattare solo quando i Consigli dell’ordine di pertinenza  avranno stipulato le apposite convenzioni con le università locali (quindi ora la palla passa alle Associazioni universitarie che dovranno sollecitare i direttori delle Facoltà a siglare tali accordi).
Per l’ammissione al tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea (mentre non è più richiesta la media del 27 negli esami sostenuti), avendo già ottenuto il riconoscimento dei crediti in diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea.
Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi (il praticante non è esentato dall’obbligo di frequenza dei corsi) – su questo punto ci sarà l’aiuto e la vigilanza del tutor accademico – e l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana.
Il testo della convenzione obbliga inoltre gli avvocati a garantire un effettivo periodo formativo, onerando finalmente i dominus ad istruire i futuri avvocati.
Al termine del semestre lo studente dovrà redigere una relazione finale, siglata anche dall’avvocato e dal tutor accademico, da depositare presso il Consiglio dell’Ordine il quale rilascerà, sulla base delle verifiche, un attestato di tirocinio semestrale.
Redazione

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