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Il grado di dimostrazione probatoria della misura interdittiva antimafia

Per l’adozione di un’informativa antimafia interdittiva, misura cautelare di polizia, è necessario valutare una pluralità degli elementi indiziari.
Essi, solo unitariamente considerati secondo il criterio del “più probabile che non”, consentono di palesare o meno l’esistenza del rischio di ingerenza e/o condizionamento della criminalità organizzata.

LA MISURA INTERDITTIVA ANTIMAFIA SECONDO IL SUPREMO CONSESSO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Stato con la sentenza 2 marzo 2017, n. 980 si è pronunciato sul grado di dimostrazione probatoria di una informativa antimafia interdittiva.
Il provvedimento prefettizio è legittimo se fondato su valutazioni non “atomistiche” delle vicende dell’impresa.
È un provvedimento di natura preventiva, volto a colpire l’azione della criminalità organizzata per impedendirle di avere rapporti contrattuali con la P.A.
Prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali e si fonda su accertamenti valutati dal Prefetto territorialmente competente.
Può fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario, connotati da intenti elusivi della normativa antimafia.
Esempi sono la persistenza nel tempo di tali relazioni e l’improvviso incremento del volume di affari.
Secondo la logica del “più probabile che non”, rilevano anche le vicende anomale nella concreta gestione dell’impresa.
È sufficiente la presenza di elementi che lascino intravedere, nelle dinamiche realizzative delle strategie imprenditoriali evidenti segni di influenza mafiosa.

GLI ELEMENTI PROBATORI DELLA MISURA INTERDITTIVA ANTIMAFIA

In materia di interdittive antimafia, la giurisprudenza ritiene che la loro adozione si fondi sul complesso degli elementi procedimentali emersi.
Il provvedimento prefettizio de quo è discrezionale, ma ispirato a finalità preventive (Cons. Stato, n. 3889/16).
Esso prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la P.A.
Per la sua adozione non è richiesta la prova dell’attualità dell’infiltrazione mafiosa.
Gli elementi di fatto posti alla base della valutazione prognostica negativa possono essere desunti da una eterogenea serie di circostanze qualificate che depongano per il pericolo di condizionamento criminale.
Ciò che conta è la visione “d’insieme” e non “parcellizzata” dei vari elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza.
Occorre la prova della sussistenza di elementi dai quali sia desumibile l’ingerenza di soggetti aventi legami con cosche, secondo il principio del “più probabile che non”.

l’INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA ALLA LUCE DEL D. LGS. N. 159/2011

La disciplina delle informative antimafia interdittive è connotata da delicati equilibri tra opposti interessi.
Essi fanno capo, da un lato, alla presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost. ed alla libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.
Dall’altro, alla efficace repressione della criminalità organizzata.
Ciò comporta che l’interpretazione della normativa debba essere improntata a necessaria cautela.
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 disciplina il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
L’art. 81 descrive le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che possono dare luogo all’adozione del provvedimento.
È necessario che tali tentativi debbano condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese.
La sua conseguente adozione nei confronti di determinati soggetti rappresenta il risultato di verifiche ed accertamenti.
Tuttavia, essa può essere assoggettata al sindacato giurisdizionale sotto il profilo della logicità e dell’accertamento dei fatti rilevanti (Cons. Stato, n. 1743/16).

Iacopo Correa

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