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Gratuito patrocinio ed impugnazione autonoma del difensore: il punto della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 15197/2017  ed inserendosi nel più ampio dibattito relativo ai poteri di impugnazione “autonoma” riservati all’avvocato, ha ribadito come un potere del genere meriti di essere riconosciuto anche in ordine al procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Mancata ammissione al “gratuito patrocinio”? Il difensore può “tutelarsi” in via autonoma, anche in virtù del riconoscimento a suo favore di un vero e proprio potere di impugnativa. E’ questo in parole povere il principio di diritto coniato dalla Cassazione con la sentenza 15197/2017.

La vicenda

Nel Maggio del 2016 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo – o meglio il ricorso in opposizione proposto ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 -avanzato da un avvocato ed avente ad oggetto l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, con la quale a sua volta in precedenza era stata rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l’attività legale svolta nel precedente procedimento principale.

La decisione di inammissibilità richiamava a proprio fondamento l’assenza di elementi che provassero “l’estensione” della nomina del legale anche alla procedura concernente l’ammissione al gratuito patrocinio, e quindi non semplicemente limitata al procedimento principale.

La decisione

La Quarta Sezione Penale della Cassazione, accogliendo il ricorso avanzato dal legale, con la sentenza 15197/2017 ha disposto però l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza adottata dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza capitolino e sopra ricordata. Quali sono i motivi alla base di tale decisione? La Suprema Corte in tal modo si allinea ad una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, tra l’altro ricordata dal ricorrente nel dolersi della violazione di legge: già con sentenza  n. 30181/2004 infatti si riconosceva al difensore , anche con riguardo al procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato , la titolarità di una vera e propria impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella normalmente attribuita all’imputato.

Il procedimento per l’ammissione al gratuito patrocinio

Anche guardando con maggior attenzione alle peculiarità di tale procedimento non è possibile pervenire ad una diversa conclusione. Si tratta precisamente di “…un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria”. Pertanto, è corretto parlare di un sub-procedimento, il quale ” …va necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità”.

Potendo quindi sostenersi in base a ciò l’applicabilità degli artt. 99 – 571 – 3 comma – 613 cod. proc. pen, ciò che ne deriverà è il riconoscimento- per il difensore dell’imputato che abbia presentato istanza per il patrocinio in favore dei meno abbienti- di una posizione processuale che si tradurrà nella titolarità di una “…impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all’imputato, in favore del difensore di quest’ultimo, esercitabile in sede di reclamo ex art. 99 1 comma T.U. D.P.R. n. 115/2002 e di presentazione di ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo (ex art. 99 – 4″ comma)”.

Qualche dubbio potrebbe ancora residuare alla luce delle innovazioni normative che per il tramite del d. Lgs. n. 150/2011, hanno interessato proprio l’art. 99 D.P.R. n. 115/2002 . Secondo la Corte comunque non si tratterebbe di novità in grado di far venir meno il principio di diritto sopra ricordato , visto che esse si sono tradotte solamente nell’estensione  dell’applicazione del rito sommario di cognizione ad una serie di altre controversie.

I poteri di impugnazione “autonoma” del legale

La sentenza esaminata recupera un maggior spazio di “iniziativa” del difensore , seppur con chiaro riferimento ad un ambito speciale quale quello avente ad oggetto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. In più occasioni la giurisprudenza in realtà ha qualificato le scelte del legale relative ad impugnazioni come indicative di un’attività concernente l’aspetto  tecnico del diritto di difesa, perciò rientranti nella discrezionalità professionale del difensore stesso. Ma è anche vero che deve operarsi un distinguo: ad esempio il difensore, non munito di procura speciale, non può considerarsi legittimato a operare una valida rinuncia all’impugnazione, quand’anche da lui proposta, trattandosi infatti di atto abdicativo di un diritto in linea di principio spettante al solo assistito (Cass. Sez. Unite., n° 12603/2016).

Antonio Cimminiello

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