Il definitivo accertamento della violazione dei diritti dei lavoratori comporta conseguenze immediate nell’ambito degli appalti pubblici.
Difatti, la loro oggettiva gravità e la mancata menzione nell’ambito delle dichiarazioni sono circostanze che depongono nel senso della necessaria esclusione dalla gara.
Questo è quanto stabilito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza dello scorso 11 novembre 2016, n. 4685.
GRAVI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DEI LAVORATORI E APPALTI PUBBLICI

L’esclusione, infatti, è motivata «dall’aver commesso una “grave infrazione” a obbligo derivante da rapporti di lavoro, ovvero un “grave errore professionale”».
L’appello aveva ad oggetto la riforma della sentenza n. 956/2016 del T.A.R. della Lombardia – Sezione staccata di Brescia, Sezione II.
La società ricorrente in primo grado aveva chiesto l’annullamento di un provvedimento di esclusione da una procedura pubblica.
Il Tribunale amministrativo regionale aveva respinto il ricorso.
In realtà, sarebbe sussistito il motivo di esclusione rappresentato dall’avere commesso «gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza», oltre «ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro».
Tale motivo sarebbe risultato «insuperabilmente ostativo alla partecipazione alla gara».
In tale modo si sarebbe violato l’articolo 38, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L’ESCLUSIONE DALLA GARA PUBBLICA DINANZI AL T.A.R. LOMBARDIA
Era emerso che la società si fosse resa responsabile di aver fatto ricorso alla figura dell’appalto di mera somministrazione di lavoro.
Tale figura figura contrattuale denota un atteggiamento di parte datoriale nel suo complesso ispirata a complessiva slealtà.
Ciò in quanto determinerebbe in via surrettizia una rilevante compromissione dei diritti dei lavoratori coinvolti.
Difatti, si tratterebbe di un’ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, con conseguente, grave violazione dei diritti dei lavoratori.
La società appellante era stata convenuta in giudizio davanti al Giudice ordinario da alcuni lavoratori i quali, avevano chiesto l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la stessa.
In primo grado, gli attori avevano visto respingere la domanda, che tuttavia veniva accolta nel giudizio di appello e confermata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
La pronuncia della Corte di cassazione – Sezione lavoro 17 maggio 2016, n. 10057 era stata pubblicata in data 17 maggio 2016 e quindi in data anteriore al momento in cui l’appellante aveva presentato la sua domanda di partecipazione.
Inopinatamente, si ometteva di farne menzione nell’ambito delle dichiarazioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
LA RATIO DEL PREVIGENTE ARTICOLO 38 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
L’art. 38 del previgente codice degli appalti aveva ad oggetto i «Requisiti di ordine generale» o c.d. di “moralità”.
Tali precondizioni devono essere possedute dai concorrenti ai fini della partecipazione alle gare pubbliche.
La norma disciplinava la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
La nuova disciplina inerente i «motivi di esclusione» dalla partecipazione alle gare è regolata dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.
La norma ha recepito l’articolo 57 della direttiva comunitaria 2014/24/ UE.
Iacopo Correa