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Gravidanza indesiderata: si può chiedere il risarcimento?

Gravidanza indesiderata: si può chiedere il risarcimento?

Qualcuno ha detto: “Corri dei rischi: se vinci, sarai felice; se perdi, sarai saggio!”

Dunque, secondo l’autore di questa perla, la “sconfitta” porterebbe la saggezza, e non il risarcimento, come qualcuno potrebbe sperare! Ugualmente per la Corte di Cassazione che, in un caso di gravidanza, non proprio desiderata, con la sentenza  n. 10906 del 5 maggio 2017, ha affermato che laddove il rischio porti la genitorialità, nessun risarcimento potrà essere chiesto da chi, comunque, non ha usato precauzioni per evitarlo.

Gravidanza indesiderata: si può chiedere il risarcimento? Il fatto.

Con ricorso per cassazione il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello territoriale, che aveva rigettato la richiesta di risarcimento dei danni a lui derivati dalla nascita indesiderata del proprio figlio.

Lo stesso adduceva di essere stato indotto ad avere un rapporto sessuale con la controparte senza precauzioni – pur non volendo procreare – stante l’informazione, menzognera, della partner di essere in un periodo di non fertilità. Tale inganno, a suo dire, sarebbe stato da “configurare quale vera e propria truffa” .

Su tali premesse lo stesso invocava l’art. 2 della Costituzione, l’art. 1175 c.c. ( condotta di buona fede e correttezza delle parti nelle reciproche relazioni) e l’art. 1 della legge 194/1978 il cui primo comma prevede che “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile”, operando una commistione dell’illecito civile con l’illecito penale.

Inoltre, a supporto della propria richiesta, allegava giurisprudenza sui principi di buona fede e correttezza “del tutto eccentrica rispetto ad un rapporto sessuale”, come afferma la stessa Corte.

Gravidanza indesiderata: si può chiedere il risarcimento? La Cassazione

gravidanza

Ebbene, la Corte di Cassazione seppur ammetta che “ condursi in un rapporto giuridico senza rispettare correttezza e buona fede può integrare proprio la plasmabile fattispecie dell’abuso del diritto, poiché il diritto di chi in tal modo si comporta non viene esercitato tenendo in conto la solidarietà dovuta agli interessi della controparte” non è, comunque, possibile traslare tale orientamento a quanto addotto dal ricorrente, stante il fatto che “ non si comprende come un rapporto sessuale possa essere sussunto nell’esercizio del diritto e nell’adempimento del corrispondente obbligo di solidarietà”.

Ciò detto, la Corte affronta la questione dal punto di vista penalistico, e, quanto alla paventata truffa, ricorda che trattasi di reato patrimoniale, e che pertanto non può ricondursi a tale fattispecie l’acquisizione di una paternità indesiderata.

Gravidanza indesiderata: nessun risarcimento.

Dal punto di vista civilistico la Corte afferma come “non può, logicamente, assimilarsi ad un rapporto contrattuale un rapporto sessuale tra due persone ad esso consenzienti, ed inserire in esso l’obbligo di ciascuno di informare l’altro del suo stato di fertilità o meno”. Per cui se una persona fornisce informazioni non veritiere sul suo stato di fertilità al partner, nulla quest’ultimo potrà pretendere in termini risarcitori. E ciò sulla base della condivisibile conclusione della Corte territoriale per cui l’attuale ricorrente “in quanto portatore di un cosi forte e intenso desiderio di non procreare, avrebbe dovuto adottare sicure misure precauzionali” onde non facendolo egli stesso ha “assunto il rischio delle conseguenze dell’azione”.

E del resto, si sa, o, quanto meno, lo sapeva bene Paulo Coelho quando disse … Quando un uomo vuole qualcosa, deve essere consapevole di stare correndo un rischio. Ma è proprio questo a rendere la vita interessante.

Iolanda Giannola

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