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Il reato transnazionale

Il reato transnazionale.

“Gli stessi mezzi tecnologici che sostengono la globalizzazione e l’espansione transnazionale della società civile, forniscono l’infrastruttura per l’espansione di una rete globale di «società incivile»- criminalità organizzata, trafficanti di droga, riciclaggio di denaro e terroristi”.  Kofi Annan, settimo Segretario Generale dell’ONU

Reato transnazionale: definizione

Il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione  e i Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale,  ratificata dall’Italia con la legge n. 146 del 16 marzo 2006.

In particolare la nuova normativa (art.3) definisce quale “reato transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,

a)nonché sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Reato transnazionale e reato nazionale

La criminalità transnazionale può essere definita come una serie di “attività criminali che si estendono in diversi paesi e che violano le leggi di diversi paesi”.

L’elemento che contribuisce a differenziare la criminalità transnazionale da quella nazionale risiede proprio nel fatto che la prima viola le leggi penali di diverse giurisdizioni mentre la seconda si limita a violare la legislazione penale di un singolo Stato.

Reati quali il riciclaggio di denaro sporco, il traffico illegale di armi e narcotici, la pirateria marina ed i reati ambientali costituiscono solo alcuni esempi di attività illecite poste in essere dai gruppi di criminalità transnazionale, mentre il furto e la rapina sono due esempi di reati compiuti da gruppi criminali che operano in un mercato nazionale.

reati-transnazionaliReato transnazionale: nuovo modello delittuoso

Il modello delittuoso riconducibile alla nozione di crimine transnazionale è stato disciplinato solo in epoca recentissima.

Ciò è confermato dal fatto che fino al legge n. 146 del 16 marzo 2006  non esisteva ancora una nozione uniforme della condotta criminosa.

Ai fini della qualificazione di una fattispecie criminosa come “reato transnazionale”, è necessaria innanzitutto che  nella realizzazione della fattispecie sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Caratteristiche comuni che contraddistinguono la criminalità organizzata sono:

-la partecipazione del singolo ad un’organizzazione tendenzialmente stabile, formata da più persone, fondata su forti valori associati, allo scopo di commettere una serie indefinita di reati;

-l’effettuazione di reati tipici (in particolare il riciclaggio, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti);

-la realizzazione di profitti derivanti non solo da azioni illecite, ma anche da attività lecite;

-l’uso frequente di mezzi di pressione (dalla corruzione all’omicidio, alla strage) per coartare la volontà di organismi pubblici e privati.

Mentre la criminalità organizzata è studiata da decenni, la dimensione specifica della transnazionalità  è oggetto di analisi scientifica solo da poco tempo.

La qualificazione della transnazionalità del reato richiede, accanto  al coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, il concorso di altri due distinti parametri:
– il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;

-è necessaria la transnazionalità della condotta illecita ai sensi dell’art 3.

Reati transnazionali: fattispecie

La Legge 146/2006 ha inserito nel numero dei Reati un gruppo di reati definiti come“transnazionali” .

Le fattispecie criminose che assumono rilievo sono le seguenti:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri

(D.p.r. 473/1973, articolo 291 quater);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.p.r. 309/1990, art. 74);

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

Impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art. 12);

Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377 bis c.p.);

Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.9

Reato transnazionale come presupposto della responsabilità dell’ente

La ratifica della Convenzione e dei suoi Protocolli ha offerto l’occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo dei cc.dd. reati presupposto ex D.lgs.231/2001.

È stato introdotto nella disciplina del D. lgs. 231/2001 l’art. 25-octies che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p..

Pertanto i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita potranno comportare la responsabilità amministrativa dell’ente anche qualora non abbiano il requisito di “transnazionalità”.

Tuttavia l’ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell’ente non è stato operato con l’inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/2001, bensì mediante un’autonoma previsione contenuta nell’art. 10 della L. 146/2006.

Nell’ultimo comma dell’articolo 10 della l.146/2006 si chiarisce che “agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Il meccanismo che ne deriva, in definitiva, è il seguente: ferma restando l’applicabilità dello “statuto” della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001la disciplina dei reati-presupposto in questione è interamente contenuta nella legge speciale, alla quale occorrerà dunque fare riferimento anche per rinvenire l’entità e la durata delle relative sanzioni.

Aggravante della transnazionalità sui reati-fine commessi dall’associazione criminale

La circostanza aggravante speciale della transnazionalità prevista dall’articolo 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146 può applicarsi anche a un reato associativo?

L’orientamento prevalente della Suprema Corte è nel senso che  la qualificazione di reato transnazionale può essere attribuita anche a un reato associativo, allorquando risulti coinvolto un gruppo criminale organizzato e ricorra taluna delle ipotesi indicate nell’ultimo periodo dell’articolo 3 della legge 16 marzo 2006 n. 146, con la necessaria precisazione che il gruppo criminale organizzato transnazionale non deve coincidere con l’associazione per delinquere (sentenza Corte di Cassazione,  Sezioni Unite penali  31 gennaio 2013, n. 18374).

Essendo l’aggravante dell’articolo 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146  inapplicabile all’associazione, perché questa si identifica con il gruppo criminale transnazionale, può l’aggravante applicarsi ai reati-fine, preparati, pianificati e commessi nel territorio di più Stati e riferibili a un gruppo criminale?

La Cassazione nell’affrontare la questione ha dato risposta positiva, valorizzando l’autonomia dei reati-fine rispetto al reato associativo e alla circostanza che l’aggravante si applica a tutti i reati che abbiano le caratteristiche indicate dalla norma, (reati alla cui commissione abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato). Ne discende che anche il reato associativo soggiace alla regola generale, a eccezione dell’unico caso (evidenziato dalla richiamata decisione delle sezioni Unite) della sovrapposizione tra gruppo organizzato criminale transnazionale e associazione per delinquere ( Sentenza Corte di Cassazione – Sezione VI –  27 novembre 2015 n. 47217).

Sabrina Nista

 

 

 

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