Il reddito dello studio associato è soggetto a IRAP
La Cassazione torna a pronunciarsi in merito a una delle imposte meno gradite a professionisti e imprese: l’Irap. Introdotta per la prima volta nel 1997, con il D.Lgs. 446, l’Irap è un tributo regionale che ha come suo presupposto «l’esercizio abituale di attività autonomamente organizzata», volta alla produzione o allo scambio di beni e servizi. Su tale profilo interpretativo si focalizza la Suprema Corte con la sentenza n.11327/2016, che chiarisce le circostanze in presenza delle quali il reddito prodotto da uno studio legale associato possa essere soggetto a Irap.
Il reddito dello studio associato, la decisione
In particolare, con la decisione citata, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Molise, la quale aveva ritenuto che i professionisti non dovessero pagare l’imposta, in difetto dei requisiti organizzativi richiesti dalla legge, ed in mancanza del ricorso a ingenti capitali e al lavoro altrui.
Il reddito dello studio associato, l’argomentazione della Cassazione
L’argomentazione seguita dalla Cassazione ribalta completamente l’iter seguito dai giudici di merito, ritenendo che l’esercizio in forma associata della professione di avvocato sia, di per sé, indice di «un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi», nonché dell’intento di avvalersi di competenze e professionalità varie. Per queste ragioni, si può ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, e dunque ricorrano i presupposti per il pagamento dell’Irap.
Il reddito dello studio associato, le conclusioni
In conclusione, si può affermare che la Suprema Corte fissi con tale pronuncia una presunzione, per cui la ricchezza prodotta dallo studio associato è soggetta a Irap. Compete al contribuente fornire la prova che il reddito conseguito sia esclusivamente frutto del lavoro dei singoli professionisti. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto le ragioni degli avvocati, senza però motivare in merito a quegli elementi che avevano indotto a ritenere il difetto dei requisiti per l’imposizione del tributo
La decisione della Cassazione consolida la giurisprudenza più recente sul punto (Cass., 1575/2014; Cass., 4578/2015), e rende sicuramente più complesso per gli studi associati sottrarsi al pagamento dell’Irap. Un altro punto in sfavore del contribuente nella storia di un’imposta tra le più discusse, la cui costituzionalità è stata già più volte messa in discussione nella sua storia quasi ventennale.
Alessandro Re