Trenitalia condannata a risarcire il danno patrimoniale ai proprietari di appartamenti siti in prossimità della ferrovia, per aver causato, tramite l’attività di movimentazione ferroviaria, immissioni sonore superiori alla soglia della normale tollerabilità.
La ferrovia ed i treni hanno da sempre ispirato scrittori e parolieri, grandi registi hanno catturato ed impresso su pellicola la magia del panorama che scorre oltre i finestrini. Purtroppo lo sferragliare del treno è romantico solo nei film. Lo sanno bene coloro che abitano vicino la ferrovia e devono convivere quotidianamente con i suoi rumori. Cosa dice la legge a tal proposito? Il codice civile, all’art. 844, disciplina le immissioni, cioè le propagazioni di fumo o calore, esalazioni, rumori, sostanze inquinanti, scuotimenti e simili, provenienti da un fondo e che incidono sul fondo altrui. Il limite per questi fenomeni è quello della normale tollerabilità.
Immissioni e normale tollerabilità: la parola alla Cassazione
La Cassazione, con sentenza 20198/2016 del 07 ottobre 2016, ha stabilito che il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma relativo, pertanto, il giudice di merito, nell’accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità dovrà tenere in conto la situazione ambientale, variabile da luogo a luogo secondo le caratteristiche della zona, e le abitudini degli abitanti. Solo dopo questo vaglio in concreto potrà individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della tollerabilità. Nel caso in questione è stata confermata la condanna di Trenitalia a realizzare un sistema di oliatura periodica delle rotaie e degli impianti, per poter rendere tollerabili le immissioni.
La Cassazione ha altresì ribadito la bontà del criterio del c.d.”differenziale”, sostenendo che in tema di immissioni acustiche la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità, anche in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 6-ter del dl 208/2008. A tale articolo infatti, non può aprioristicamente essere attribuita una portata limitativa e derogatoria rispetto all’art. 844 c.c., poiché, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, l’interesse ad una normale qualità della vita prevale sulle esigenze di produzione.
Trenitalia dunque risarcirà ai proprietari degli appartamenti situati in prossimità della ferrovia, il danno alla salute e il danno economico, consistente nell deprezzamento degli appartamenti e nell’impossibilità di vendita degli stessi a causa dei rumori dovuti alla movimentazione dei vagoni.
Maria Rosaria Pensabene