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Immobile consegnato in ritardo? Niente risarcimento al compratore se la colpa è del Comune

Immobile consegnato in ritardo? Niente risarcimento al compratore se la colpa è del Comune

È da ritenersi declinato da ogni responsabilità il costruttore che per causa a lui non imputabile, protrae la consegna dell’immobile.

Nessun risarcimento del danno, dunque, da parte del costruttore per la consegna dell’immobile, se la causa è da ritenersi del Comune. Con sentenza n. 3210/2017, il Tribunale di Milano, ha così respinto la richiesta di risarcimento da parte dell’acquirente dell’immobile.

Immobile consegnato in ritardo? Niente risarcimento, il fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società costruttrice per ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare . Il contratto prevedeva l’acquisto di un appartamento a piano terra, di due locali con giardino. Nonostante il regolare pagamento degli acconti sul prezzo, la società sarebbe stata impossibilitata ad adempiere la conclusione del contratto di vendita.

I lavori di costruzione sarebbero stati sospesi dall’ordinanza comunale. Questa annullava il titolo edilizio per il superamento sei limiti di altezza massima del sottotetto. Il ricorrente, non ritenendo la questione ostativa alla stipulazione del contratto definitivo, avrebbe chiamato in causa la suddetta società. A questa si chiedeva il risarcimento per le spese affrontate per un affitto a Milano in attesa della consegna dell’immobile. A tali spese si aggiungevano 400 euro mensili per il deposito dei mobili, nonché per l’acquisto di altri mobili per l’appartamento in locazione. Considerando che la sospensione dei lavori di costruzione era da ritenersi imputabili al Comune e non alla società, si declinava quest’ultima da ogni responsabilità. La società, infatti, sarebbe stata costretta a sospendere i lavori a seguito di un’ordinanza da parte del Comune di Milano. Ciò a seguito della presentazione della relativa DIA che disponeva l’annullamento totale delle costruzioni e le demolizioni delle opere già costruite. Presentazione cui la Società avrebbe impugnato al Tar, ottenendone la sospensione dell’ordine di demolizione.

Il Consiglio di Stato procedeva il 30 maggio 2014 a ritenere illegittimo il provvedimento di demolizione delle opere. Il provvedimento, infatti, riguardava solo il sottotetto e non l’intero immobile. La responsabilità ricade sulla Pubblica Amministrazione. Inoltre, la società venditrice si è prontamente attivata per la risoluzione della controversia. Per questo motivo non è accolta la domanda di risarcimento del ricorrente, il quale sarà tenuto al pagamento delle spese legali.

Sabrina Arnesano

 

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