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Imprenditore vittima di estorsione? Sospesi i termini per il pagamento dei contributi previdenziali

Con la sentenza della Cassazione, sezione terza penale, n. 22286 del 9 maggio 2017, la Suprema Corte si è espressa in merito ai diritti spettanti agli imprenditori vittime di usura o estorsione, ammesse al relativo fondo di solidarietà, affermando il principio dell’esonero dal pagamento di tutti debiti verso gli enti previdenziali, compreso l’esonero dal versamento dei contributi Inps, per l’operatività della sospensione dei termini entro un anno dalla denuncia dei fatti estorsivi.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello di Brescia, confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo, condannava a sei mesi di reclusione e al pagamento di multa l’amministratore di una ditta per aver omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per alcune mensilità.

Il reato ritenuto configurabile da giudici di merito era quello ex art.  2, comma 1 bis, DL 463 del 1983 che sanziona l’omesso versamento dei contributi previdenziali INPS.

Tuttavia, l’imprenditore imputato del reato omissivo era stato vittima di estorsione e, in virtù di ciò, aveva sporto querela ed ottenuto l’ammissione ai benefici propri del Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e usura di cui alla legge 44/1999.

Tra i benefici, in particolare, all’imprenditore era stata concessa la sospensione dei termini relativi ai pagamenti dei debiti nei confronti dell’Erario ex art. 20. L. 44/1999 purché ricadenti entro un anno dalla denuncia.

Il problema alla base della pronuncia della Cassazione era quello di stabilire se il pagamento dei contributi previdenziali all’INPS da parte dell’imprenditore sia equiparabile ad un debito verso l’Erario e quindi rientrante nella sospensione dei termini concessa alle vittime di estorsione ammesse al Fondo di solidarietà o se tali contribuzioni fossero invece soggette ad altro regime giuridico.

La Suprema Corte ha dato un’interpretazione estensiva della norma a favore delle vittime di estorsione ed usura, affermando che la sospensione dei termini opera anche con riferimento al pagamento delle contribuzioni previdenziali Inps.

Posto che l’art. 20 della legge sul Fondo di solidarietà prevede espressamente la sospensione dei termini con riferimento al pagamento dei debiti verso gli istituti previdenziali ed assistenziali (e quindi anche verso l’INPS), la Corte afferma che “nel concetto di debiti verso l’INPS non possono non essere ricompresi le omissioni dei versamenti contributivi, rilevanti per il reato ex art. 2 comma 1 bis, DL 463 del 1983 posto che la norma non distingue alcun tipo di debito nei confronti di enti previdenziali, ovvero se proveniente dalle omissioni dei pagamenti per le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, o da altra causa”.

In virtù di ciò, il ricorso dell’imprenditore vittima di estorsione è stato accolto dalla Corte che ha annullato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.

Martina Scarabotta

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