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Incidente autobus, niente risarcimento alla bimba investita

Incidente con l’autobus: niente risarcimento per la bimba imprudente finita sotto il bus.

Quante volte capita di essere in ritardo e rincorrere l’autobus nel tentativo di prenderlo al volo? Ma attenzione! Se durante la rincorsa cadete, oltre a farvi male, rischiate di essere condannati.

E’ quanto stabilisce la sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 23214 del 15 novembre 2016.

Incidente con l’autobus e bimba investita, il caso

I genitori di una ragazza si sono rivolti al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni in seguito a un incidente subito dalla figlia quando era ancora minorenne. La figlia, infatti, nel rincorrere l’autobus appena ripartito dalla fermata, aveva inciampato ed era scivolata a terra; era stata investita dalla ruota posteriore destra dell’autobus, il cui conducente aveva rallentato ed accostato al fine di consentirle l’accesso, ed aveva subito uno schiacciamento alla gamba sinistra (che era rimasta incastrata tra la ruota ed il cordolo del marciapiede).

Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno rigettato la domanda di risarcimento danni, sostenendo che il fatto si fosse verificato a causa dell’imprudenza della ragazza danneggiata.

Incidente con l’autobus e bimba investita, il ricorso in Cassazione

La ragazza, divenuta maggiorenne, ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo diversi motivi. Innanzitutto che il conducente del bus avrebbe potuto prevedere la caduta di un pedone e avrebbe dovuto adeguare la propria condotta di guida per evitare l’investimento, come previsto dall’art. 2054 codice civile. Infatti sussisterebbe un nesso di causalità (art. 40 codice penale) tra il danno subito dalla ragazza e la circolazione dell’autobus. Inoltre, essendo la ragazza minorenne quando si verificò l’incidente, il fatto dannoso non può esserle imputato, ai sensi dell’art. 2046 codice civile.

La Cassazione ha rigettato il ricorso confermando che il comportamento della ragazza fosse caratterizzato da imprudenza. Come detto dal giudice di appello: “l’incidente avvenne a causa del contatto della minore con l’automezzo ancora in movimento, a cui la stessa si avvicinò prima che si fosse fermato, contravvenendo quindi ad una regola di prudenza di uso comune, ciò indipendentemente dal fatto che il mezzo pubblico si trovasse in un’area appositamente destinata alla salita e discesa dei passeggeri”. Quindi il conducente non avrebbe potuto evitare il danno (2054 c.c.). Non vi è nesso di causalità tra il danno subito e la circolazione dell’autobus perché il fatto si è verificato per la condotta della ragazza, dato che il bus era già in movimento. Infine non si può applicare l’art. 2046 c.c. che si riferisce all’ipotesi in cui l’incapace, quindi il minore, abbia causato un danno a terzi e non quando il minore sia danneggiato.

Incidente con l’autobus e bimba investita, la decisione della Cassazione

Nel caso in questione il danno è stato causato dal comportamento imprudente e imprevedibile della minore, di conseguenza la Cassazione ha stabilito che la stessa non abbia diritto al risarcimento danni e l’ha condannata alle spese del giudizio.

Attenzione quindi, è sicuramente più prudente arrivare in ritardo che rischiare di farsi male e arrivare prima in ospedale e poi in tribunale.

Livia Carnevale

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