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Incidente causato dall’ubriaco alla guida: esclusi i lavori di pubblica utilità

La Corte di Cassazione penale adotta una linea dura nella sanzione dei conducenti responsabili di incidenti stradali sotto l’effetto di alcool e stupefacenti: ribadendo un orientamento pacifico e già più volte enunciato, i giudici hanno escluso duramente la possibilità di applicare la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per chi, guidando in stato di ebbrezza, cagioni un incidente stradale.

Il principio è stato, in maniera chiara e coincisa, ribadito dalla suprema Corte con la sentenza n. 53548 del 27 novembre 2017

 Il Tribunale di Bergamo, con sentenza resa nel 2016, a conclusione di un procedimento svoltosi con rito abbreviato, condannava un ragazzo per il reato ex art. 186, comma 2, del D.Igs. 285/1992 e stabiliva a suo carico la sostituzione della pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda, con lo svolgimento, per la durata di 248 giorni, dei lavori di pubblica utilità.

Il procuratore generale proponeva appello e poi ricorso per Cassazione, invocando il vizio di violazione di legge, in quanto l’imputato, non solo si era reso responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, ma in siffatta situazione aveva provocato un incidente, con la conseguente configurabilità dell’aggravante dell’avere cagionato un sinistro stradale. In virtù di ciò, doveva per ciò solo escludersi la possibilità di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Infatti, l’art. 186, comma 9-bis D.Igs. 258/92, esclude espressamente la possibilità di applicare la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità in presenza dell’aggravante ex art. 186 comma 2-bis ovvero ogni volta in cui il soggetto alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica provochi un incidente stradale.

Martina Scarabotta

 

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