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Incidente stradale con cani randagi: presupposti per il risarcimento

In caso di incidente stradale che vede coinvolti anche cani randagi, il Comune risponde dei danni provocati solo se si dimostra la negligenza della Pubblica amministrazione.

Purtroppo non sono infrequenti i casi di incidenti stradali che vedono coinvolti cani randagi. La situazione è allarmante soprattutto durante il periodo estivo quando molti cani – spesso non abituati al traffico della città e al rumore delle macchine – vengono abbandonati lungo le strade andando incontro ad un destino crudele.

Fino a poco tempo fa la Cassazione aveva mantenuto un indirizzo abbastanza univoco in materia di risarcimento dei danni derivati da incidenti stradali con cani randagi prevedendo la responsabilità oggettiva (art. 2051 c.c.) del Comune del luogo dove era avvenuto il sinistro ovvero dell’Azienda Sanitaria Locale (infatti, per stabilire se la responsabilità grava sul Comune o sulla A.S.L. è necessario verificare se la legge regionale ha affidato la cura e la prevenzione del randagismo all’Azienda Sanitaria Locale oppure al Comune). La ratio di tale principio sta in quelle norme che prevedono che i cani randagi (ossia quelli senza una fissa dimora e senza microchip) si ritengono di appartenenza del Comune del luogo dove l’animale si trova, parimenti agli animali selvatici.

CASO. L’iter giurisprudenziale sembra aver subito una leggera modifica – in termini di accortezza – dopo la recente ordinanza n. 18954/2017 del 31 luglio 2017 della Cassazione. Il caso ha avuto ad oggetto un incidente avvenuto tra un automobilista e un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la strada con conseguente richiesta di risarcimento del danno nei confronti del Comune di Alessano (LE) e della ASL territorialmente competente. Nel primo grado di giudizio il Giudice di Pace aveva respinto il ricorso, la sentenza era poi stata riformata in Tribunale per divenire, infine, oggetto di attenzione degli Ermellini.

Nel testo del provvedimento emerge chiaramente un nuovo principio, ossia quello secondo il quale il Comune non è automaticamente responsabile di un incidente per il solo fatto di essere custode del suolo pubblico o “proprietario” del cane randagio: bisogna dimostrare una specifica colpa da parte dell’amministrazione. Questo significa che il danneggiato non deve solo dimostrare il “fatto” – ossia che l’incidente è stato provocato dalla presenza dell’animale sulla strada – ma deve anche provare la colpa del Comune o della ASL. Si ha, quindi, il passaggio da una responsabilità oggettiva (art. 20151 c.c.) ad un comportamento colpevole (art. 2043 c.c.). Il conducente deve dimostrare che l’ente pubblico ha omesso o violato qualche obbligo su di lui gravante (ad es. mancanza di apposita segnaletica, mancato intervento in aree della città caratterizzate dalla presenza di cani randagi, noncuranza di eventuali segnalazioni o solleciti da parte degli abitanti del luogo).

Ai fini probatori non è sufficiente nemmeno l’eventuale dichiarazione resa dagli abitanti del posto circa l’effettiva presenza costante degli animali sulla strada in cui si è verificato il sinistro: è necessario che vi siano state delle segnalazioni ufficiali alla ASL o al Comune e che questi ultimi non abbiano agito.

CONCLUSIONI. In caso di incidente con cani randagi, la responsabilità resta formalmente a carico degli enti pubblici (che devono garantire l’incolumità della collettività per eventi provocati dal fenomeno del randagismo) ma dal punto di vista probatorio, non trattandosi più di sola responsabilità oggettiva, il danneggiato deve provare la colpa grave – tradotta in termini di negligenza – dell’ente preposto a vigilare sul fenomeno del randagismo.

Stando così le cose, appare chiaro che ottenere un risarcimento del danno in tali ipotesi diventa sempre più difficile. Unica nota positiva è che ciò potrà essere un incentivo per la popolazione a segnalare la presenza di cani abbandonati lungo le strade; non sono infrequenti, infatti, i casi di persone che vedendo un cane abbandonato tendono ad allontanarlo (spesso con mezzi e modalità discutibili): la cosa migliore da fare sia nell’interesse della comunità che dell’animale è chiamare la ASL o il Comune territorialmente competenti.

a cura di Rosa d’Aniello

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