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Incidente stradale: passeggero non indossa la cintura, conducente condannato

Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura.

Incidente stradale e passeggero senza cintura: il caso

Nel 2012 due uomini sono stati condannati dal Tribunale di Ascoli Piceno per omicidio colposo in seguito a un incidente stradale avvenuto nel 2007. Uno dei due era stato riconosciuto colpevole per aver guidato in stato di ebbrezza, di notte, con fondo stradale bagnato, in autostrada. L’uomo aveva perso il controllo dell’auto, urtando il muretto laterale con un violento effetto “rimbalzo”. Sul sedile anteriore si trovava una donna che è stata sbalzata fuori dall’abitacolo riportando gravi lesioni. La donna non indossava le cinture di sicurezza. L’altro uomo era alla guida di una seconda autovettura che, procedendo ad alta velocità, si è schiantata contro un autorimorchio fermo in seguito al primo incidente. Nella seconda autovettura viaggiava anche un passeggero che è deceduto. La Corte d’Appello di Ancona, nel 2015, ha confermato la condanna per omicidio colposo a carico di entrambi.

Incidente stradale e passeggero senza cintura: il ricorso dei colpevoli

I due uomini hanno proposto ricorso per cassazione. L’uomo che ha causato l’incidente ha sostenuto che non ci sia nesso di causalità tra la sua condotta e la morte dell’uomo che si trovava nella seconda autovettura. Infatti altre autovetture si sono fermate in seguito al primo incidente, a dimostrazione che l’auto ferma era ben visibile. La donna trasportata non indossava la cintura di sicurezza ma, a causa del buio, il conducente non se ne era reso conto. L’altro uomo, conducente dell’auto in cui era trasportato il passeggero deceduto, ha sostenuto che non stesse procedendo ad alta velocità e che la responsabilità della morte del passeggero fosse del conducente dell’autorimorchio per la posizione in cui si era fermato.

Incidente stradale e passeggero senza cintura: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza della quarta sezione penale n. 11429 del 9/3/2017, ha respinto entrambi i ricorsi. Relativamente al ricorso dell’uomo che ha causato l’incidente, i giudici confermano che sussiste il nesso di causalità tra la sua condotta e gli eventi verificatesi in seguito. Perché il secondo incidente è stato necessariamente conseguenza del primo. Quindi il conducente è responsabile della morte dell’uomo che viaggiava nell’altra autovettura. Per quanto riguarda le lesioni che ha riportato la donna, il conducente è tenuto tutelare con una condotta prudente e diligente l’incolumità fisica dei trasportati. Quindi, nel caso in cui il passeggero non voglia indossare la cintura di sicurezza, il conducente deve rifiutarsi di trasportarlo. Ferma restando la sanzione a carico del passeggero che non indossa la cintura.

Relativamente al ricorso del conducente della seconda autovettura, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto la sua motivazione inadeguata in quanto l’alta velocità era già stata dimostrata nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre il conducente dell’autorimorchio aveva già dimostra di aver tenuto una condotta idonea.

Incidente stradale e passeggero senza cintura: il reato di omicidio stradale

L’incidente oggetto della sentenza analizzata si è verificato nel 2007, quindi non sono state applicate le sanzioni introdotte dalla Legge 41/2016 sull’omicidio stradale. La legge ha introdotto gli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale. La novità più rilevante è che la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti è considerata un’aggravante. L’elemento soggettivo del reato è la colpa. Il nuovo reato punisce sia chi cagiona la morte che lesioni personali gravi o gravissime. Qui un approfondimento.

Livia Carnevale

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