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Incidenti stradali: va risarcito il danno anche se il guard rail è a norma!

L’ente gestore o proprietario della strada, in caso di incidenti stradali non è automaticamente esente da responsabilità sol perché il guard rail è a norma. Il danno andrà risarcito!

Incidenti stradali: chi risarcisce il danno?

Incidenti stradali all’ordine del giorno!Buche che sembrano voragini, asfalto rovinato, manto sdrucciolevole…sono queste alcune delle innumerevoli insidie con cui quotidianamente chi percorre le strade deve fare i conti per evitare di farsi male oltre che di rimetterci le penne! La responsabilità per i danni che possono derivare all’utente della strada grava sul custode della stessa secondo quanto statuito dall’art 2051 cc. Ma chi risponde del danno, quando “apparentemente” sembra che la strada in cui si è verificato l’incidente, sia conforme alle leggi e alla tecnica costruttiva?

La terza sezione civile del Tribunale di Palermo con sentenza del 15 novembre 2016 ha condannato l’ANAS spa a risarcire la vittima di un incidente stradale avvenuto sulla A29…sebbene il guard rail risultasse a norma!

Incidenti stradali: la vicenda

Il 2 ottobre 2011 la signora Omissis percorreva a bordo della sua vettura l’autostrada A29 in direzione Palermo, quando all’improvviso, ritrovandosi a dover evitare  un cane che si accingeva ad invadere la carreggiata, era costretta a sterzare bruscamente. Inevitabile  l’impatto contro le barriere spartitraffico che non impedivano altresì  all’autovettura di finire lungo la corsia opposta in direzione Mazara. Colludeva con altro mezzo in transito per poi volare al di fuori dell’abitacolo finendo per terra oltre il guard rail posto sull’estremo opposto.

Omissis citava in giudizio innanzi al tribunale di Palermo l’ANAS spa per ivi vederla condannare al risarcimento del danno ex art2043cc e 2051cc.

La vittima lamentava l’assenza di reti metalliche finalizzate ad impedire l’accesso di animali lungo l’autostrada, ma soprattutto il non completo riempimento delle barriere spartitraffico. Queste ultime invero non avevano arrestato la corsa della sua auto che finiva lungo la carreggiata opposta.

L’ente gestore della strada si difendeva dimostrando di aver opportunamente recintato l’intero tratto e di aver predisposto le barriere spartitraffico in maniera tale da chiudere eventuali varchi.

La decisione del Tribunale di Palermo

Il Tribunale innanzitutto non riscontrava alcun deficit di manutenzione ascrivibile all’ANAS quanto a recinzione del tratto autostradale. Con riferimento invece all’istallazione delle barriere spartitraffico, le quali non avrebbero impedito all’auto della vittima di finire sull’altra carreggiata, perché a dire della stessa non erano correttamente riempite, il giudice ha ritenuto opportuno l’intervento tecnico di Ctu.

Il consulente tecnico d’ufficio rilevava che le barriere spartitraffico sul tratto in cui era avvenuto l’incidente erano conformi alla normativa di settore vigente al momento della realizzazione del tratto stradale. Quest’ultimo sottolineava altresì il dovere da parte del custode della strada di adoperarsi sempre al fine di scongiurare i possibili danni agli utenti della stessa. A tal proposito infatti, richiamando il Decreto Ministeriale 5/11/2001, precisava che tutte le nuove infrastrutture stradali progettate successivamente al predetto decreto, avranno l’obbligo di dotarsi di apposite barriere in acciaio per la chiusura dei varchi autostradali. E per quelle progettate prima?

Incidenti stradali: l’orientamento della giurisprudenza

Il Tribunale, forte dell’ormai consolidato principio giurisprudenziale per cui “in materia di circolazione stradale la conformità delle strade o delle autostrade alle leggi ed alla tecnica costruttiva non vale ad escludere ogni responsabilità del proprietario o dell’ente gestore qualora, nonostante una tale conformità, l’opera presenti insidie o pericoli per l’utilizzatore“( Cass.n. 15302 del 19 giugno 2013) ha pertanto condannato l’ANAS a risarcire il danno.

L’ente gestore della strada, ha sottolineato il giudice, nonostante la conformità del tratto stradale alle normative di settore, avrebbe dovuto prevedere la possibilità del verificarsi di un danno agli utenti. Il fine primario di chi chi gestisce un’autostrada è infatti quello di garantire la massima incolumità di chi percorre le strade. Sarebbe stato suo onere pertanto, provvedere all’istallazione delle nuove barriere in acciaio per chiudere i varchi autostradali ed esimersi dunque da conseguenti future responsabilità.

http://www.cortedicassazione.it

Giusy La Bianca

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