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Ingiunzione di pagamento europea, quando si applica il codice di rito?

Ingiunzione di pagamento europea. Quale codice va utilizzato?

Quali sono i termini e le procedure da applicare in caso di ingiunzione di pagamento europeo? Una domanda, inizialmente rivolta al Tribunale di Udine, che è arrivata fino alla Corte di Cassazione.
Il dubbio sul codice di rito da utilizzare è stato sollevato a causa della nazionalità straniera di una delle parti. Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 7075 del 2017, però, è necessario seguire il codice di procedura civile italiano.

Il caso

La questione, che risale al 2012, era stata sollevata relativamente a un’ingiunzione di pagamento. Alla controparte, in aula, era stato chiesto il “corrispettivo per una prestazione d’opera professionale, consistita nella progettazione relativa alla costruzione di un edificio realizzato”.

La legislazione italiana e il regolamento CE

Nei tre gradi di giudizio sono stati approfonditi sia l’articolo 650 del codice di procedura civile italiano sia i regolamenti CE. In particolare, per quanto riguarda la legislazione europea, era stato citato il regolamento CE n. 1896/2006 e successiva modifica. Quest’ultimo regolamento, n. 2015/2421, però entrerà in vigore soltanto il 14 luglio 2017. Ciò ha portato a una mancata certezza del diritto per quanto riguarda l’ingiunzione europea di pagamento. Le Sezioni Unite della Cassazione, nella Sentenza, hanno preso in considerazione anche il termine previsto per l’ingiunzione. Quello previsto nell’articolo 650 del codice di procedura civile europea, infatti, rischia di essere «assai ristretto dati gli ostacoli logistici e linguistici nel caso di ingiunzione europea».

La certezza del diritto come garanzia europea

La Corte di Cassazione, pertanto, ha stabilito che nel dubbio, per fornire una soluzione che dia certezza del diritto, non può che ricorrersi:
• all’art. 26 del regolamento, secondo il quale “tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale;
• all’art. 29 del regolamento che affida agli Stati membri la regolazione del procedimento di riesame.

I giudici, con questa sentenza sul codice di rito, hanno voluto sottolineare due aspetti molto importanti:
• la necessità di avere un «termine» come mezzo di tutela della parte che ritiene di essere stata lesa. Il limite massimo per l’opposizione, come indicato nel regolamento CE n. 1896/2006 e nel nostro codice è «identificato nel termine previsto dall’ordinamento italiano per l’opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, quando non sia iniziata l’esecuzione, ed in quello di cui al terzo comma di tale norma, che costituisce il termine finale, quando l’esecuzione sia iniziata».
• Il riesame che, però, la Corte lo ammette in tema di ingiunzione di pagamento europea «solo in casi eccezionali». Questa previsione è pensata nell’esclusivo obiettivo di «garantire coerenza e certezza al sistema».

Marcella Sardo

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