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Inseguire l’ex che scappa con i soldi non è stalking

La Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi di stalking con la sentenza n. 22703/2017.

Il fatto

Un uomo era stato imputato del reato di stalking per aver, in più occasioni, cercato di mettersi in contatto con la presunta vittima, una donna di cui era stato invaghito.

Ma le richieste dell’uomo si rivelavano essere orientate non ad intenti amorosi o ad un corteggiamento troppo insistente, bensì a riottenere la restituzione di somme di denaro, prestate in passato alla presunta persona offesa.

L’uomo condannato in primo grado dal Tribunale di Latina, era stato assolto dalla Corte di Appello di Roma per insussistenza del fatto.

Il pubblico ministero proponeva ricorso. L’ultima parola veniva, così, rimessa alla decisione del Supremo Consesso.

Il capo di accusa

L’uomo era stato imputato del reato di stalking previsto e punito all’art. 612-bis c.p., rubricato “Atti persecutori“, il quale statuisce che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziatoo da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e’ commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta e’ irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

Stalker o benefattore pentito?

Gli Ermellini rigettando il ricorso del Pubblico Ministero confermano che la condotta dell’uomo non assume alcuna rilevanza penale.

Infatti, come rilevato dai Giudici, “il comportamento pur molesto tenuto dall’imputato non poteva ritenersi persecutorio, perché estrinsecatosi in reiterate richieste, mai violente, dirette ad ottenere dalla persona offesa, di cui era stato invaghito, la restituzione delle somme di denaro che le aveva erogato per aiutarla a far fronte ad una situazione di difficoltà economica”.

Insomma, secondo al Corte non si sarebbe trattato di un ennesimo caso di stalking, ma di un semplice benefattore pentito.

Domenica Maria Formica

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