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Intestazione fittizia aggravata solo se si accresce il potere del sodalizio

L’intestazione fittizia delle quote di una società risulta aggravata dall’agevolazione mafiosa solo se serve ad accrescere la forza del clan (Cass. 17546/2017).

Intestazione fittizia, il caso

La ricorrente proponeva ricorso contro le misure dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, essendo stata gravemente indiziata del delitto di cui all’art.12 quinquies comma 1 legge 356/1992, aggravato, ai sensi dell’ art.7 l. 203/1991, dalla finalità di agevolare l’attività della cosca di ndrangheta.

L’accusa era di avere prestato il proprio consenso, nella qualità di socio amministratore titolare del 50 per cento delle quote di una snc, ad intestare fittiziamente, ad un parente coindagato il restante 50 per cento delle quote della società, di cui lo stesso era socio occulto e reale dominus, con la finalità di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e, in particolare, di evitare la confisca.
Secondo la difesa mancavano le prove dell’offensività della condotta e del dolo specifico idonei alla configurazione dell’intestazione fittizia. Non era, inoltre, stata accertata la provenienza illecita di beni falsamente intestati nè il fine di aggirare le misure patrimoniali.
La Corte spiega che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato a concorso necessario caratterizzato dal dolo specifico e può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e ancor prima che il relativo procedimento sia cominciato. Per la sua configurabilità è sufficiente l’attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, mediante qualsiasi atto in grado di creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, che può dunque essere anche un’azienda, una società ovvero un’attività imprenditoriale.

La fattispecie in questione integra un reato di pericolo per la cui commissione è sufficiente che l’agente, sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione, e il concorrente necessario compiano un qualsiasi negozio giuridico per eludere la misura di prevenzione. Il reato può aversi anche in presenza di condotte che hanno ad oggetto beni non provenienti necessariamente da delitto, ma la cui origine sia riconducibile all’operatività della presunzione relativa scaturente dalla pericolosità sociale qualificata del soggetto nel cui interesse l’intestazione fittizia è stata realizzata.

L’intestazione fittizia non è esclusa neppure per la circostanza che i beni di chi è sottoposto o è sottoponibile a una misura di prevenzione patrimoniale siano stati fraudolentemente intestati a determinati soggetti quali il coniuge, i figli, i conviventi o parenti e affini entro il quarto grado, per i quali opera la presunzione d’interposizione fittizia prevista dall’art.26, comma secondo, del d.lgs. 159/2011. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Per quanto riguarda l’elemento psicologico del reato, consistente nel dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, non occorre che la condotta sia posta in essere in pendenza dell’applicazione o dell’emanazione delle misure: l’elemento soggettivo può risolversi nel semplice timore del possibile avvio del procedimento. Assume invece particolare rilievo il fatto che l’agente sia o sia stato sottoposto alle indagini per il reato di associazione mafiosa, di cui all’art. 416-bis, trattandosi di una situazione che rende agevolmente prevedibile il verosimile inizio dell’iter.
Per quanto riguarda, infine, l’aggravante del favoreggiamento, essa scatta solo se l’occultamento dell’attività imprenditoriale di un soggetto, attraverso la finta intestazione ad altri, sia stato funzionale ad implementare la forza del sodalizio, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un’attività economica.

In altri termini, la volontà di  favorire l’associazione deve costituire l’obiettivo diretto della condotta di intestazione fittizia: l’attività economica gestita da esponenti del clan o da persone a esso legate deve essere strumentale agli interessi dell’organizzazione, di modo che questa ne tragga mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio.

Teresa Cosentino

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