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Intimidazioni ai giornalisti, è delitto di minaccia

Intimidazioni ai giornalisti, è delitto di minaccia

«Devi stare attento professionalmente, anzi incontriamoci personalmente, da soli». Sarebbe stata questa la minaccia rivolta ad un giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.

La denuncia, poi, sarebbe finita davanti ai giudici della Corte di Cassazione. Secondo gli assunti difensivi, la frase dell’imputato non integrerebbe il presupposto oggettivo di reato, ma sarebbe un invito ad una maggiore diligenza professionale. Non la pensa allo stesso modo il giudice, ritenendo che le condotte contestate integrino proprio il delitto di minaccia.

Il delitto di minaccia è un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale; la valutazione dell’idoneità della minaccia a realizzare tale finalità va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi la reazione dell’uomo comune.

Intimidazioni ai giornalisti, la sentenza

L’imputato si sarebbe difeso sostenendo che la suddetta frase sarebbe stata pronunciata non con toni minacciosi, ma bensì al fine di richiamare la persona offesa ad una maggiore attenzione professionale. Il giornalista avrebbe riportato erroneamente una notizia, relativa alla moglie dell’imputato, coinvolta in una vicenda giudiziaria in seguito ad una compravendita immobiliare. La difesa avrebbe premuto sul fatto che il soggetto fosse incensurato e che la frase sarebbe stata proferita in una sola occasione. Ma nulla è servito a discolpare l’imputato.

Il delitto di minaccia, infatti, è reato di pericolo che non presuppone la concreta intimidazione del soggetto. Non è necessario che il bene tutelato sia realmente colpito, ma è sufficiente l’intenzione intimidatrice dell’agente.

La frase pronunciata dall’imputato in effetti rivestono un’effettiva valenza minacciosa proprio per il modo in cui è stata pronunciata. «Devi stare attento professionalmente» è una chiara minaccia di possibili ritorsioni in campo lavorativo e «incontriamoci da soli» è un chiaro invito a risolvere la questione senza la presenza di testimoni.

I motivi vengono tutti dichiarati inammissibili. Tra l’altro, anche la denunzia da parte della difesa del travisamento della prova e della scorretta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa non possono essere ammessi. Il ricorso alla Corte da parte del ricorrente, avverso la sentenza del Tribunale di Trani, dunque, non viene accolto. L’intimidazione nei confronti di un giornalista rientra nel delitto di minaccia.

Sabrina Arnesano

Corte di cassazione 22710 2017

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